TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2020-08-07, n. 202000570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2020-08-07, n. 202000570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000570
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2020

N. 00570/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2020, proposto da
L O, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati L C, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

Federcaccia della Regione Liguria, Anuu Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia Anlc Sede Regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 372 del 30.04.2020, di approvazione del “Calendario venatorio regionale stagione 2020/21 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 il dott. A E B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 372 del 30.04.2020, la Giunta della Regione Liguria ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021, ai sensi dell’art. 34, co. 4, della l.r. n. 29 del 1994.

2. Con ricorso notificato il 29.06.2020 e depositato il 07.07.2020, l’associazione ambientalista ricorrente ha impugnato la delibera, chiedendo anche la concessione della tutela cautelare.

3. Con atto notificato il 27.07.2020 e depositato lo stesso giorno, le associazioni venatorie indicate in epigrafe hanno proposto intervento nel giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

4. All’esito della camera di consiglio del 05.08.2020, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

5. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza, proposta dalla ricorrente, di riunione del presente ricorso con quello iscritto a ruolo con rg. n. 325 del 2020.

Nel ricordare che la riunione di ricorsi pur connessi non è obbligatoria, ma rimessa a una valutazione di mera opportunità del Collegio (in questo senso, tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. VI, sent. n. 2175 del 2020), si osserva che, sebbene in entrambi i giudizi venga impugnato lo stesso atto, l’ordine dei motivi di ricorso e il loro stesso oggetto – con particolare riferimento a quelli con cui si denuncia l’omesso svolgimento della VINCA – sono differenti, circostanza che rende inopportuna una trattazione congiunta.

6. Nel merito, la ricorrente denuncia l’illegittimità del calendario sia per un profilo di natura procedurale, sia per profili di natura sostanziale, consistenti nella decisione della Regione di discostarsi dal parere dell’ISPRA sotto diversi aspetti.

7. Con il primo motivo di ricorso (indicato come motivo A), si censurano l’art. 1, co. 1, lett. f) e l’art. 6 del calendario, nella parte in cui consentono la caccia nelle zone di protezione speciale-ZPS, per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 2 e 3, della direttiva n. 1992/43/CE, degli artt. 5 e 6 del DPR n. 357 del 1997, degli artt. 1 e 3 dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2019, dell’art. 6 della l.r. n. 28 del 2009, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Con esso, la ricorrente denuncia un supposto vizio di natura procedurale, consistente nel fatto che il calendario non sia stato preceduto dalla valutazione d’incidenza ambientale (VINCA), come previsto espressamente dall’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2019.

7.1. Per comprendere la censura, pare opportuno ricordare che la valutazione d’incidenza è « il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso » (art. 5, co. b-ter, d.lgs. n. 152 del 2006).

Essa viene prevista in ottemperanza all’art. 6 della direttiva n. 1992/43/CE, par. 2 e 3, i quali hanno obbligato gli Stati membri ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, nelle zone speciali di conservazione, a tal fine sottoponendo ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito a una valutazione della relativa incidenza.

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997, il cui art. 5 stabilisce che i proponenti di piani territoriali, compresi i piani faunistico-venatori, predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito e che, analogamente, anche i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito stesso debbano presentare uno studio volto a valutare i principali effetti che tali interventi possono avere sul sito, ai fini della valutazione di incidenza.

7.2. Quale atto d’indirizzo finalizzato a un’attuazione corretta e unitaria della direttiva – nonché a scongiurare delle inosservanze che possano determinare responsabilità dell’Italia a livello sovranazionale – il 28.11.2019 è stata raggiunta un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell’art. 8, co. 6, del d.lgs. n. 131 del 2003, con cui sono state adottate delle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza, pubblicate in G.U. n. 303 del 28.12.2019.

Nelle Linee guida si è previsto che la procedura di VINCA si applichi a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti “Natura 2000”, anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori (p. 34).

7.3. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui l’intesa, in quanto concretizza un accordo tra gli Enti partecipanti alla Conferenza, costituisce un atto cui « non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi » e che, a prescindere dal suo recepimento, « assume la valenza di norma di indirizzo » per la loro azione, « costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia » (TAR Lazio, Roma, sent. n. 1460 del 2019).

Benché espresso in relazione a un’intesa raggiunta in Conferenza Unificata e in riferimento all’attività amministrativa degli Enti locali, il principio si attaglia anche alle intese stipulate in sede di Conferenza Stato-Regioni, venendo in rilievo in entrambi i casi il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in forza del quale gli Enti partecipanti si accordano per un esercizio condiviso e coordinato delle rispettive funzioni.

Invero, esso vale a maggior ragione con riferimento alle intese stipulate ai sensi dell’art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, che rappresentano uno strumento per il perseguimento di politiche uniformi sull’intero territorio nazionale (mediante l’armonizzazione delle legislazioni ovvero il coordinamento delle rispettive azioni amministrative), di natura consensuale e alternativo all’esercizio dei poteri sostitutivi e d’indirizzo e coordinamento

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