TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-28, n. 202201258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-28, n. 202201258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201258
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 01258/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M Z, G C, con domicilio eletto presso lo studio M Z in Venezia, San Polo, 3080/L e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;



per l'annullamento

del-OMISSIS-nonchè di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi al relativo provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del-OMISSIS-

Il provvedimento impugnato trae origine dalla vicenda penale in cui era rimasto coinvolto-OMISSIS-. conclusasi con la sua condanna definitiva, per fatti di bancarotta fraudolenta, a 3 anni e 4 mesi di reclusione. In capo a-OMISSIS-. era anche stata irrogata la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi per l'esercizio di qualsiasi impresa per anni 10, nonché l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5.

A seguito di tali fatti era stato prima instaurato e successivamente interrotto il procedimento disciplinare in capo a -OMISSIS-..

Ciononostante, in data -OMISSIS-, quest'ultimo aveva ricevuto la notifica del decreto in questa sede impugnato, adottato inaudita altera parte ex art. 866 co.1 d.lgs. 66/2010, cui era conseguita la cessazione dal servizio ex art. 923 co. 5 d.lgs. 66/2010.

Il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività della legge penale enunciato dall'art. 25 co. 2 Cost., dagli artt.11 co. 1 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dagli artt. 1 e 2 co. 1 e 4 c.p.

Violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 866 co.1 d.lgs. 66/2010, nonché dell'art. 923 co.1 lett. i) d.lgs. 66/2010; in ogni caso, per violazione e falsa applicazione del principio generale di legalità e di irretroattività della legge enunciato dall'art. 25 co. 2 Cost, , dagli artt.11 co. 1 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dagli artt. 1 e 2 co. 1 e 4 c.p.

La parte ricorrente sostiene che la perdita di grado, intesa come conseguenza automatica della condanna penale e disposta, così come previsto dall'art. 866 co. 1 d.lgs. 66/2010, senza la celebrazione del procedimento disciplinare, sarebbe da inquadrare nella categoria delle pene accessorie. Detta misura non sarebbe quindi da ascrivere al novero delle sanzioni disciplinari, bensì a quello delle sanzioni penali, con conseguente applicazione dei relativi principi e delle connesse garanzie costituzionali

In questo senso, il decreto impugnato sarebbe da considerare illegittimo per violazione del principio di irretroattività sfavorevole: la perdita di grado, infatti, sarebbe stata disposta in forza di una norma - art. 866 co.1 d.lgs. 66/2010- entrata in vigore successivamente ai fatti che avevano dato luogo alla condanna in sede penale.

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