TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-07-13, n. 201700472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-07-13, n. 201700472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700472
Data del deposito : 13 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2017

N. 00472/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato A G in Cagliari, via Cavaro 23;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F I, S S, con domicilio eletto presso ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;
Commissione Medica Locale, Asl 8 - Cagliari non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del certificato medico per revisione della patente di guida A e B espresso dalla Commissione medica locale di Cagliari e comunicato al Sig. -OMISSIS- il 18 marzo 2016, nella parte in cui limita a due anni il periodo di validità della patente e ravvisa la sussistenza di malattie invalidanti ai sensi dell’art. 320 Regolamento CDS e della lettera D dell’appendice II.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Al ricorrente veniva diagnosticata nel 2013 una “sindrome delle apnee ostruttive notturne in paziente affetto da ipercolesterolemia e rinopatia ipertrofica” e per tale motivo veniva riconosciuto invalido dalla Commissione ex L. 104/1992 presso la ASL di Quartu Sant’Elena.

La patologia, secondo l’esposizione del ricorrente, ha visto una remissione. Egli afferma pertanto di essere guarito. E’ stato sottoposto a nuovi esami ed accertamenti e la AUSL n. 7 di Carbonia ha accertato “valutazione nella norma”. La valutazione è stata reiterata con un certificato del 16 marzo 2016 dove è stato messo in luce che il ricorrente ha presentato un “quadro nella norma”.

La Commissione medica locale di Cagliari patenti di guida con certificato medico ritirato dal Sig. -OMISSIS- il 18 marzo 2016 ha rinnovato la patente di guida per soli due anni. Avverso tale atto e, in particolare, la patente di guida n. CA5662984P nella parte in cui stabilisce due anni come periodo di validità il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 119, 126, 128 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 319, 320 e dell’appendice II (all. 22), violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità e irragionevolezza, abnormità, travisamento del fatto;

2) violazione dell’art. 330 d.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, nel merito, volersi respingere il ricorso.

Si costituiva altresì la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 1° marzo 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato. La manifesta infondatezza nel merito consente di prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle difese delle amministrazioni costituite.

L’art. 119 del Codice della Strada, rubricato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” stabilisce che siano le commissioni mediche a effettuare l'accertamento dei requisiti psichici e fisici di idoneità alla guida.

Si tratta di valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica e come tali sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica.

Più nello specifico, dinanzi a una “valutazione tecnica complessa” il giudice, può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato ( in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2012, n. 1192;
13 maggio 2011, n. 2925;
9 febbraio 2011, n. 896 e 9 aprile 2009, n. 2201, Cass., Sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).

Tali principi sono pacifici e ripetutamente affermati da questa Sezione che, in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica, non ha motivo di mutare orientamento.

Anche la censura relativa alla illegittima composizione della commissione è infondata.

La Commissione è stata istituita con decreto del Presidente della Regione n. 77 del 6 luglio 2015 (atto peraltro non impugnato).

Il decreto (documento 1 produzioni della amministrazione regionale) individua i membri della Commissione nel pieno rispetto dell’art. 330 d.P.R. 285 del 1992. Il Presidente della Commissione è stato individuato (e non è ravvisabile alcuna illegittimità) nel responsabile del servizio medicina legale della ASL di Cagliari.

Il ricorso deve pertanto essere respinto siccome infondato.

Le spese, in virtù della particolarità della questione sottoposta al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

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