TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2019-10-09, n. 201904803
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Pubblicato il 09/10/2019
N. 04803/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02738/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n. 2738/19 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da
Basco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Sebastianello n. 9;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege, in Napoli, via A. Diaz n.11;
nei confronti
Atac S.p.A., Azienda per la Mobilità Roma, Ma.An. Automotive S.r.l., Salerno non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio dell'Amministrazione intimata sull’obbligo di provvedere alla nazionalizzazione e approvazione (ex artt. 75 e 76 del codice della strada) di 6 autoveicoli di provenienza extra UE
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BASCO SRL il 2\10\2019 :
per l’annullamento
del provvedimento n. 773 del 9 luglio 2019 con cui l’amministrazione resistente ha concluso i procedimenti di cui alle sue istanze del 2 aprile 2019, dichiarandone l’irricevibilità per carenza di documentazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Data per letta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
parte ricorrente nel presente ricorso, in data 2 ottobre 2019, ha proposto motivi aggiunti, impugnando il provvedimento n. 773 del 9 luglio 2019 con cui l’amministrazione resistente ha concluso i procedimenti di cui alle sue istanze del 2 aprile 2019, dichiarandone l’irricevibilità per carenza di documentazione;
ai sensi dell’art. 117, quinto comma c.p.a. il giudizio deve proseguire secondo il rito ordinario e con i termini ad esso relativi;
occorre, pertanto, disporre la conversione del rito e fissare l’udienza pubblica di discussione;