TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-01-13, n. 201600106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-01-13, n. 201600106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600106
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14336/2015 REG.RIC.

N. 00106/2016 REG.PROV.CAU.

N. 14336/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14336 del 2015, proposto da:


F A, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, Via del Tritone, 102;


contro

Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. R R, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

C W, T G;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale rep. n. 3850/2015 del 10.11.2015, recante la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per l'attività di pittore, ritrattista e caricaturista in piazza Navona ai sensi della D.D. n. 2006 del 7.7.2015 – e per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che ricorsi aventi ad oggetto motivazioni e circostanze similari risultano già fissati nel merito all’udienza pubblica del 19 aprile 2016 alla quale è dunque opportuno fissare anche la trattazione nel merito del presente ricorso;

Ritenuto che, allo stato, in considerarsi della prossimità dell’udienza pubblica, il danno lamentato dal ricorrente non presenta, anche nel contemperamento dei contrapposti interessi, le caratteristiche del pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell’adozione della tutela cautelare con riferimento agli atti impugnati e che i profili di illegittimità censurati potranno essere definiti nella appropriata sede di merito;

Ritenuto che le spese di giudizio della presente fase cautelare sono compensate alla luce della particolarità della controversia;

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