TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-01-13, n. 201600106
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N. 00106/2016 REG.PROV.CAU.
N. 14336/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14336 del 2015, proposto da:
F A, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, Via del Tritone, 102;
contro
Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario
pro tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. R R, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
C W, T G;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale rep. n. 3850/2015 del 10.11.2015, recante la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per l'attività di pittore, ritrattista e caricaturista in piazza Navona ai sensi della D.D. n. 2006 del 7.7.2015 – e per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ricorsi aventi ad oggetto motivazioni e circostanze similari risultano già fissati nel merito all’udienza pubblica del 19 aprile 2016 alla quale è dunque opportuno fissare anche la trattazione nel merito del presente ricorso;
Ritenuto che, allo stato, in considerarsi della prossimità dell’udienza pubblica, il danno lamentato dal ricorrente non presenta, anche nel contemperamento dei contrapposti interessi, le caratteristiche del pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell’adozione della tutela cautelare con riferimento agli atti impugnati e che i profili di illegittimità censurati potranno essere definiti nella appropriata sede di merito;
Ritenuto che le spese di giudizio della presente fase cautelare sono compensate alla luce della particolarità della controversia;