TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400302
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00666/2024 REG.RIC.

N. 00302/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00666/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

e, preliminarmente,

l’oscuramento delle generalità del ricorrente e del nome, indirizzo e riferimenti del suo ristorante nonché di qualsiasi altro dato idoneo alla sua identificazione, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 10 del Regolamento

UE

27.4.2016 n. 679, a tutela dei suoi diritti e dignità della parte interessata da ogni provvedimento giurisdizionale;

- del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia n. prot. 15078/

PP

Area 1-Pol.Amm. datato 3 giugno 2024 n. prot. Uscita 0087978 e notificato il 18 giugno 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di primo rinnovo del porto d’arma per difesa personale presentata dal ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché ignoti, tra i quali il preavviso di diniego prefettizio 5.4.2024 n. 15078 prot. Area 1 P.P. (doc.16);

- nonché la condanna delle Amministrazioni convenute alla rifusione delle spese di causa, tecniche e legali (con accessori di legge e c.p. incluso) e alla restituzione dell’importo versato di € 650,00 per il contributo unificato, per il caso di opposizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- il 19 aprile 2023 la Prefettura di Brescia ha rilasciato al ricorrente la licenza di porto d’armi per difesa personale in ragione del ritenuto accertato rischio per l’incolumità fisica del sig. -OMISSIS-, al quale nel 2022 era stata recapitata una lettera contenente una minaccia di morte con all’interno un proiettile;

- la Prefettura di Brescia, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza di rinnovo della citata licenza;

- tale diniego risulta plurimotivato sulla base: a) del mutato e più rigoroso orientamento assunto dalla Prefettura nel valutare i presupposti per il rilascio delle licenze di porto d’armi;
b) dell’irrilevanza affermata dalla giurisprudenza della circostanza dell’appartenenza a una “categoria” professionale e dell’esigenza di trasportare ingenti somme di denaro contante ai fini del rilascio del porto d’armi per difesa personale;
c) della carenza del requisito normativo del “dimostrato bisogno”, stante l’insussistenza dei caratteri della concretezza e attualità dei due episodi di furto nel 2017 e 2020, delle due rapine nel 2018 e 2021 e del subìto “ tentativo di estorsione nel marzo 2022 ad opera di ignoti mediante uno scritto minatorio rinvenuto nei pressi della porta di ingresso della pizzeria, accompagnato da un proiettile. Fatto rimasto insoluto per il quale non è stato ritenuto adottare alcuna misura tutoria nei confronti di -OMISSIS- ”;

Ritenuto che:

- il ricorso, allo stato, si presenta sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alla illogicità della motivazione nella parte in cui non argomenta sufficientemente sulle ragioni concrete per le quali il ricorrente, destinatario pochi anni fa di minacce gravi di morte, non sia più ritenuto esposto ad un grave rischio per l’incolumità personale nonostante il fatto estorsivo sia “ rimasto insoluto ”;

Ritenuto pertanto:

- che il provvedimento non è adeguatamente motivato e che, fermi gli effetti del provvedimento impugnato, va ordinato alla Prefettura di Brescia di rideterminarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con un nuovo provvedimento espresso, esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto non più attuale il pericolo per l’incolumità fisica connesso alla minaccia di morte del 2022.

- che la nuova udienza camerale in prosecuzione è fissata per il 4 dicembre 2024.

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