TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201800886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-06-18, n. 201800886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800886
Data del deposito : 18 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2018

N. 00886/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01480/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2015, proposto da
Kasucci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V A M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 60;



contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del silenzio - rigetto da parte dell'I.N.P.S. formatosi in data 10 settembre 2015, con riferimento al ricorso gerarchico presentato dalla Società deducente in data 12 giugno 2015, avverso i provvedimenti del 27 aprile 2015, mercé i quali il predetto Istituto comunicava che la Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni, aveva respinto le domande della Società deducente del 3 aprile 2014, 19 giugno 2014, 15 ottobre 2014 e 11 febbraio 2015, volte ad ottenere il pagamento delle richieste di integrazione salariale (CIGO), con riferimento ai periodi: 10 marzo 2014, 7 giugno 2014, 9 giugno 2014, 9 agosto 2014, 22 settembre 2014, 20 dicembre 2014, 12 gennaio 2015 e 14 aprile 2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e successivo lesivo delle ragioni della medesima parte deducente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa M C;

Udito per la ricorrente l’avv. Angelo Bertini, su delega dell'avv. Vito Antonio Martinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, operante nel settore calzaturiero, impugna il silenzio rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso i provvedimenti con i quali l’Inps ne ha respinto le domande di ammissione al

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