TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-28, n. 201403448
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03448/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2009, proposto da:
D'Angelo Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso Alfio Paglione in Roma, viale Angelico, 39;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
nei confronti di
G A, R G, D L M, B R, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 3090 del 7 novembre 2008 con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura concorsuale relativa all’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto per l’anno 2005;
- del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice Avanzamento;
- del decreto del Ministero della Difesa del 12 giugno 2007, sotto il profilo dell’autenticità del contenuto degli articoli 8, comma 1, lett. a), b), e c), 9, comma 1 lett. a), b) e c), 10, comma 1 lett. a) in contrasto con la normativa di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 2 febbraio 2009 e depositato il successivo 27 febbraio, l’interessato, quale Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri partecipante alla procedura concorsuale per l’avanzamento a scelta, per esami, al grado di Maresciallo SUPS in s.p. per l’anno 2005, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse ad un’utile collocazione in graduatoria, prospettando al riguardo come motivi di gravame la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici ed in particolare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 63.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale ha eccepito, in rito, l’inammissibilità per tardività del ricorso rispetto al decreto dirigenziale n. 3020 dell’8 ottobre 2007, in cui sono definiti i criteri per l’assegnazione dei punteggi a ciascun candidato e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente assume che sia stato dato al complesso dei punteggi spettanti per i titoli di servizio e comunque utili un valore ponderale complessivo che supera la soglia invalicabile di 10/30 di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994;in special modo il superamento della predetta soglia sarebbe inoltre contenuto nella previsione dell’art. 10, comma 1 lett. a) del decreto del Ministero della Difesa del 12.6.2007, secondo il quale “il punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun candidato, relativamente alla valutazione dei precedenti di servizio e titoli conseguiti, di cui all’articolo 09, è moltiplicato per un coefficiente pari a due ….”;infatti, si assume che in tal modo verrebbe sovvertita in maniera illogica e discriminante la valutazione conseguita nelle prove scritte.
Con il secondo motivo di doglianza si censura l’inversione della procedura relativa alla valutazione dei titoli con palese violazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui tale fase procedimentale, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
Preliminarmente, il Collegio rileva che per definizione della presente controversia assume un valore dirimente il parere della Sez. II del Consiglio di Stato n. 3917 del 17.4.2012 e, pertanto, la stessa circostanza è idonea a giustificare il mancato esame della eccezione in rito, sollevata dalla difesa erariale.
Le norme di riferimento che guidano le procedure relative allo stato ed all'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'arma dei carabinieri sono contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, il cui articolo 32 stabilisce che l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti possa aver luogo ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali e per benemerenze di istituto. Il comma 4 del successivo articolo 38 prevede che l'avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi avviene secondo le procedure e le modalità da stabilire con apposito decreto del ministro della difesa.
Detta disposizione trova, poi, conferma nel comma 16 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 83 del 2001 che prevede che, con decreto del Ministro della Difesa, sono apportate disposizioni integrative e correttive delle disposizioni attuative dell'art. 38 citato, relative alle procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico professionali e di cultura generale. Queste due disposizioni, successive al D.P.R. n. 487 del 1994, indicano che il legislatore ha inteso configurare la procedura di avanzamento a scelta per esami come una forma speciale di avanzamento, segnata da una sua obiettiva peculiarità rispetto ai criteri del D.P.R. n. 487. Tale procedura trova ora la propria disciplina nel decreto ministeriale 12 giugno 2007.
La questione base del ricorso si focalizza, dunque, sulla valenza da attribuire al più volte citato D.P.R. n. 487 del 1994. Si tratta di stabilire se esso contenga una disciplina che si impone sempre e comunque alle specifiche normative che dettino regole in relazione alle singole amministrazioni, oppure si tratti di un disciplina cornice destinata a completare e integrare lacune di eventuali discipline speciali, poste da norme, legislative o regolamentari, riferite all'assetto delle procedure concorsuali delle singole amministrazioni.
In via generale, appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel D.P.R. n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari. Tuttavia, questa affermazione di massima, che, al di là del D.P.R. n. 487, si radica in principi di natura e forza costituzionale, va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Questa premessa rende ragione del fatto che, soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il possesso dei titoli e soprattutto la tipologia del servizio effettivamente svolto (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 20 aprile 2011 n. 4394/2010).
L'avanzamento a scelta per esami premia la valutazione del servizio, per cui il criterio della "scelta" deve avvenire attraverso una specifica, chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza. Appare, pertanto, coerente con tale modalità di avanzamento che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente più rilevante, rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato D.P.R. n. 487/1994. Secondo questa prospettiva, assume rilevanza sia il citato art. 38, comma 4 del D.P.R. n. 198 del 1995 che demanda la disciplina di dettaglio nella materia de qua ad un successivo decreto del Ministro, sia il decreto 12 giugno 2007, che dà corpo a tale disciplina, sulla base di una previa valutazione dei titoli e del servizio, idonea a restringere al massimo il campo della discrezionalità della commissione esaminatrice. Tale operazione di previa determinazione del valore da attribuire ai titoli e al servizio reso, risulta in atti compiuta dalla commissione esaminatrice. In questo senso, la scelta di procedere nella valutazione dei titoli e del servizio solo nei confronti dei candidati che hanno superato le prove culturali e tecnico professionali appare coerente con la finalità della procedura e, comunque, tale da non incidere sulla par condicio dei concorrenti.
Si può, quindi, concludere nel senso che la procedura di avanzamento a scelta per esami assume la natura di una procedura selettiva, di natura concorsuale, segnata da tratti di assoluta specialità, i quali, peraltro, nella loro concreta articolazione, non mettono in discussione i profili della par condicio tra i candidati, della trasparenza e della monitorabilità dei criteri di valutazione adottati.
Prosegue poi lo stesso Consiglio di Stato che: Quanto alla presunta illegittimità dei criteri di determinazione del punteggio finale, ai fini della formazione della graduatoria di merito, fissati dall'art. 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2007, si ritiene di dover sottolineare che nella procedura in parola, integrante – si ripete – una procedura di avanzamento, che prevede una progressione di carriera nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se su base concorsuale, sia ragionevole ipotizzare l'adozione di un criterio che tenda, comunque, a privilegiare i titoli e i precedenti di carriera sui risultati delle prove scritte. Tale criterio risulta, invero, pienamente legittimo e risponde a specifiche insindacabili scelte discrezionali dell'amministrazione procedente.
Si può, poi, aggiungere, con riferimento ad un'ulteriore censura svolta nel ricorso, che già il primo decreto 3 maggio 1996 adottato ai sensi dell'art. 38 comma 4 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 198, nella misura in cui regolava i criteri di valutazione dei marescialli capi dell'Arma dei Carabinieri che intendono partecipare alle procedure di avanzamento, deve essere inquadrato tra gli atti amministrativi aventi natura generale, posto che i soggetti cui si rivolge possono essere facilmente individuati per il tramite della loro partecipazione alle predette procedure di avanzamento, volta per volta bandite.
Si può, quindi, escludere, anche con riferimento al decreto 12 giugno 2007, che ci si trovi di fronte ad una fonte normativa di natura sostanzialmente e formalmente regolamentare. Ciò conferma come il tratto della specialità della forma di avanzamento a scelta per esami si configuri come una tecnica che intende selezionare, volta per volta, scaglioni di marescialli capo, ben individuabili ex ante, al momento in cui la procedura viene bandita.
Del pari infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994.
Il principio di massima indicato nell’articolo citato è finalizzato a evitare che la conoscenza del punteggio spettante in ragione delle prove scritte da parte della commissione di concorso possa condizionare la stessa nel corso delle operazioni finalizzate a formulare il giudizio da esprimere in relazione ai titoli posseduti da ciascun candidato.
La predetta funzione dettata dal rispetto dei principi di trasparenza e di equità presuppone che la commissione sugli stessi titoli debba compiere una valutazione tecnico discrezionale che può comportare una fisiologica ed umana difformità di punteggio e/o di risultato.
Ma nel caso in esame tale presupposto, legato al modus operandi della commissione di concorso, non è affatto sussistente.
Infatti, risulta per tabulas che, sulla base di quanto riportato nel verbale n. 1 e nei rispettivi allegati, la valutazione degli stessi titoli è del tutto condizionata dai puntuali e specifici criteri predeterminati dalla commissione a tal punto che il punteggio complessivo relativo spettante a ciascun candidato è la risultante di una semplice sommatoria di punteggi altrettanto parziali spettanti per ogni categoria di titoli già fissati in maniera rigida ed oggettiva dalla commissione.
Ciò comporta che il punteggio assegnato in virtù dei titoli posseduti non può essere affatto influenzato dalla conoscenza del punteggio spettante in virtù delle prove scritte sostenute da ciascun candidato.
La logica funzionale del modus operandi adottato dalla Commissione in applicazione, della regola dettata dall’art. 7 del Decreto n. 3020 dell’8 ottobre 2007 (articolo, tra l’altro, affatto impugnato con il presente mezzo di gravame), la si riscontra nell’ovvia necessità (dato il consistente numero dei candidati) di economizzare l’operato della Commissione nella più complessa fase di raccolta ed esame dei titoli dei rispettivi candidati all’avanzamento in parola: pertanto, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli solo coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 18/30 alle predette prove scritte il cui giudizio non è il frutto di una valutazione soggettiva tecnico discrezionale della competente commissione, ma la risultante di un’operazione materiale compiuta da un mero supporto tecnologico (lettore a fibra ottica).
I particolari aspetti dalla procedura concorsuale in argomento inducono a ritenere insussistente ogni ipotesi di violazione del citato D.P.R. n. 487 del 1994.
Per le ragioni sopra esposte il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
Il contenuto e la natura delle doglianze prospettate inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.