TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2011-09-09, n. 201100073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2011-09-09, n. 201100073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100073
Data del deposito : 9 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00158/2011 REG.RIC.

N. 00073/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00158/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2011, proposto da:


Sarom S.p.a., in persona dell’Amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti T B, G G e L M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50


contro

Autostrada del Brennero S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A T e P C ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48

nei confronti di

C.S. S.r.l., non costituita in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

e per la parte relativa al lotto n. 13:

- della determinazione n. 744, del 9 giugno 2011, assunta dall'Amministratore Delegato ed avente ad oggetto l'aggiudicazione dei lotti n. 2, n. 5, n. 12 e n. 13;

- dei verbali di gara n. 1 del 4.11.2010, n. 2 del 19.11.2010, n. 3 del 4.2.2011, n. 4 del 31.3.2011, n. 5 del 1.6.2011;

- della nota prot. n. 8173, del 31.3.2011, assunta dal Direttore tecnico generale ed allegata al verbale di gara n. 4, nonché della nota prot. n. 11469, del 6.5.2011, assunta dal Direttore tecnico generale ed allegata al verbale di gara n. 5;

- della lettera prot. n. 15136, del 14.6.2011, a firma dell'Amministratore Delegato - anticipata a mezzo fax in pari data - recante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del lotto n. 12 e del lotto n. 13 all'Impresa C.S. S.r.l.;

- di ogni altro atto lesivo, antecedente e/o successivo, comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more del giudizio;

nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, anche con domanda di subentro nell’esecuzione della fornitura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrada del Brennero S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che Autostrada del Brennero ha indetto una procedura aperta, divisa in lotti, per l’acquisto di materiale di ricambio per il programma di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di illuminazione e tecnologici delle stazioni e delle gallerie, per l’aggiudicazione della quale è stato prescelto il criterio del prezzo più basso;

- che, con riferimento al lotto n. 13, pertinente “piazzole per colonnina SOS (elementi in cls)”, per un importo complessivo pari a 108.700,00 €, sono state presentate due sole offerte: quella della società ricorrente, la quale ha offerto l’importo di 92.238,90 €, e quella della società controinteressata, che con un’offerta pari a 85.050,00 € si è collocata al primo posto della graduatoria di gara;

- che la parte istante ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo: per un profilo che la vincitrice sarebbe priva di una condizione di partecipazione, ossia non avrebbe dimostrato di svolgere un’attività attinente a quella oggetto di gara e, sotto altro profilo, che l’aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria;
avrebbe poi tardivamente prodotto alla Stazione appaltante la documentazione richiesta, parte della quale, inoltre, comproverebbe che la società Sarom non produce manufatti in calcestruzzo;

Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, che il ricorso non pare assistito dal richiesto fumus boni iuris atteso che:

- l’appalto in oggetto concerne la “fornitura”, non la produzione, di materiale svariato, da lampade a semafori, da elementi in calcestruzzo ad oggetti in policarbonato;

- il certificato di iscrizione alla CCIAA, riguardando la situazione personale degli operatori economici, attiene ai requisiti di ordine generale dell’operatore economico;

- nell’oggetto sociale dell’impresa controinteressata è previsto il “commercio” di macchine, attrezzature e articoli tecnici;

- il termine previsto dalla disciplina di gara per fornire la documentazione richiesta dalla stazione appaltante era stato stabilito in 30 giorni e, conseguentemente, la scadenza fissata dalla nota del 18.3.2011 non poteva che presentare carattere sollecitatorio;

- la clausola concernente il periodo temporale - “negli ultimi tre esercizi”- stabilita dalla normativa di gara per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria parrebbe che possa essere intesa in termini complessivi, atteso che il favor partecipationis deve orientare la lettura delle disposizioni che possono presentare interpretazioni diverse,

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