TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-04-08, n. 201505120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-04-08, n. 201505120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505120
Data del deposito : 8 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00548/2015 REG.RIC.

N. 05120/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00548/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2015, proposto da:
R L, rappresentato e difeso dall'avvocato G D P, con domicilio eletto ex art.25 C.p.a presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM , ai sensi del decreto MIUR n.526 del 30.06.2014, comunicato con avviso del 28 ottobre 2014, nonché per il risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a., avuto riguardo alla manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Oggetto del presente ricorso è, infatti, il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, ai sensi del D.M. n.526/2014.

In particolare, parte ricorrente non propone censure avverso la procedura in generale quali il predetto D.M. n. 526 del 30 giugno 2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, come effettuato in altri ricorsi.

Pertanto - come da precedenti conformi anche di questa Sezione, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr., ex multis, Tar lazio, III bis, n. 03418/2015 del 2 marzo 2015) - il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Infatti, per costante giurisprudenza in materia di graduatorie del personale docente della scuola - nelle quali detto personale è inserito in virtù dei titoli dei quali esso sia in possesso almeno fino all’anno 2011 quando con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato reso possibile soltanto l’aggiornamento delle posizioni di quanti vi fossero già inseriti- le ridette graduatorie sono da considerarsi atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato dei docenti.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza in data 8 febbraio 2011, n. 3032, hanno chiarito che: “La giurisdizione amministrativa, …, si applica - ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento”, tale non potendo essere considerata “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.

Nel caso in esame, ancorché il procedimento sia attuato per la prima volta dall’Amministrazione dell’istruzione, atteso che parte ricorrente si duole, sostanzialmente, della mancata valutazione di titoli che lo ha portato ad essere collocato in una determinata posizione piuttosto che un’altra nella graduatoria di che trattasi - adottata al di fuori di una procedura concorsuale- tale procedimento non presenta margini di discrezionalità;
né, come sopra chiarito, parte ricorrente ha impugnato la lex specialis della procedura, neppure obliquo modo.

Pertanto, quand’anche il giudice ordinario rilevasse l’illegittimità dell’atto amministrativo incidenter tantum, potrà disapplicarlo secondo quanto pure dagli art. 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo.

In conclusione, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo Amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Le spese di lite possono essere compensate, data la parziale novità della questione

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