TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900814

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900814
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2019

N. 00814/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01362/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2018, proposto da
A M C C, rappresentata e difesa dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97

nei confronti

G M B, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 19680 del 30.8.2018, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva generale di merito del concorso relativo alla classe di concorso BC02 “ Conversazione n lingua straniera: spagnolo ”, con specifico riferimento alla parte del provvedimento riguardante la Regione Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra A M C C ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 19680 del 30.8.2018, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva generale di merito del concorso relativo alla classe di concorso BC02 “ Conversazione n lingua straniera: spagnolo ”, con specifico riferimento alla parte del provvedimento riguardante la Regione Puglia.

La ricorrente ha premesso di aver partecipato al predetto concorso e di aver superato la prova orale di esame con punti 40/40, ma che al momento della pubblicazione della graduatoria si sarebbe avveduta di un’errata (ed insufficiente) valutazione dei titoli, da ciò conseguendo che, invece di collocarsi al 3° posto in graduatoria con punti 54,13, ella si sarebbe classificata al 1° posto (con punti 100) nell’ipotesi di corretta assegnazione del lamentato punteggio.

In sostanza, la commissione giudicatrice avrebbe congruamente valutato soltanto il punteggio per l’abilitazione specifica, pari a 14,13, di cui al punto A.

3.1 della Tabella A, senza, di contro, computare i punteggi per altri criteri (A.3.2, B.

5.13 e D.1.1) della medesima tabella contenuta nel DM 995/2017.

A fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 9 e 10 del bando di concorso indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 85 dell’1.2.2018, e ciò con riguardo alla mancata attribuzione dei predetti punteggi;

2°) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.

In particolare, nella domanda di partecipazione al concorso sarebbe stato dichiarato il possesso dell’abilitazione a insegnante tecnico pratico (con voti 98,54, presso l’Università degli Studi di Bari, il 25.7.2014);
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di traduttori e interpreti, con iscrizione nel relativo albo;
il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per ogni anno a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e sino all’anno scolastico 2016/2017.

Cosicché, ove al punteggio di 14,13 (criterio A.3.1) fossero stati, ulteriormente, assegnati i punteggi di 19 (criterio A.3.2), di 1,5 (criterio B.5.13) e 30 (D.1.1), la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 64,63, da arrotondare, per difetto, a 60 quale soglia massima riconoscibile ai concorrenti;
di modo che, sommando il punteggio ottenuto per la prova orale, la sig.ra C avrebbe ottenuto il punteggio massimo di 100.

Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Con ordinanza collegiale n. 1567 del 6 dicembre 2018 la Sezione ha disposto che l’Amministrazione depositasse in giudizio “ una relazione nella quale espliciti i punteggi attribuiti alla ricorrente per le tipologie A.3.2, B.

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