TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-08, n. 201800287
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Pubblicato il 08/03/2018
N. 00287/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, FEDESPEDI – Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali, FEDIT - Federazione Italiana Trasportatori, ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana Imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali, TRASPORTOUNITO – FIAP, JAS – Jet Air Service s.p.a., RHENUS LOGISTICS s.p.a., ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, FERCAM s.p.a., Associazione nazionale delle Cooperative di servizi – LEGACOOP SERVIZI, CFT società cooperativa, TRANSCOOP società cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Salvatore Alberto Romano, Andrea Romano, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Verzaro in Torino, via Vittorio Amedeo II, 24;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 17 aprile 2015 recante il prot. n. 2015/1735 inviata a ciascuna delle imprese ricorrenti e delle altre imprese associate alle organizzazioni ricorrenti e pervenuta loro nei giorni successivi avente ad oggetto il "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti", con la quale si comunicavano gli atti sotto indicati e le istruzioni e informazioni relative al versamento del preteso contributo;
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014 concernente la "misura di modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.04.2015 recante l’approvazione della predetta deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014;
- della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 16 aprile 2015 n. 24 avente ad oggetto "Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015";
- di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso tra cui, occorrendo, i seguenti atti richiamati nei sopra indicati provvedimenti ma di contenuto non conosciuto: le note del Ministero Economia e Finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 647 del 14.1.2015 e prot. n. 4039 del 24.2.2015;le note dell'ART prot. 2015/263 del 28.1.2015 e prot. 2015/1053 del 16.3.2015;la nota Ministero Economia e Finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 6776 del 30.3.2015 e i citati pareri del Dipartimento del tesoro e della Ragioneria, tutti citati nel D.P.C.M. 2.4.2015;
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 26 febbraio 2016, per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5 novembre 2015 n. 94 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016";
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.12.2015 recante l'approvazione della predetta deliberazione n. 94 del 5 novembre 2015;
- di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso tra cui, occorrendo, oltre la delibera AGCom n. 73/2015 del 10.9.2015, i seguenti atti richiamati nei sopra indicati provvedimenti ma di contenuto non conosciuto: la nota del Presidente dell'ART n. 2015/5762, la nota della P.C.M. n. 29715 del 17.11.2015;la nota del Capo di Gabinetto del M.E.F. n. 23910 del 14.12.2015;la nota della P.C.M. n. 31885 del 16.12.2015, la nota del Segretario Generale dell'ART n. 8204 del 17.12.2015;la nota del MEF n. 1022 del 23.12.2015;
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 11 maggio 2016, per l'annullamento, previa misura cautelare,
- della determina del Segretario Generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 9 marzo 2016 n. 19/2016 avente ad oggetto "Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2016" adottata in esecuzione della delibera ART 5 novembre 2015 n. 94 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016";
- di ogni altro atto antecedente e susseguente al precedente collegato e connesso tra cui, occorrendo, la comunicazione-intimazione di pagamento del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Amministrazione e Personale dell'ART, prot. n. 2181/2016 del 31 marzo 2016, trasmessa singolarmente via posta elettronica ma a contenuto standard volta a sollecitare il versamento del "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Anno 2016" portando a conoscenza la predetta determina del Segretario Generale n. 19/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto ritualmente notificato e depositato il 24 luglio 2015 le associazioni in epigrafe hanno riassunto davanti a questo TAR il ricorso originariamente proposto innanzi al TAR per il Lazio, il quale, con l’ordinanza n. 9554 del 15 luglio 2015, ha dichiarato la propria incompetenza a favore di questo Tribunale.
Le parti ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2015 - in particolare la deliberazione ART n. 78/2014 e il DPCM 2.4.2015 che detta deliberazione ha approvato -, nonché l’individuazione delle ricorrenti stesse quali soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), che ha depositato la memoria già presentata davanti al TAR Lazio.
Con il ricorso principale le ricorrenti lamentano che:
a) l’art. 37 co. 6 del d.l. n. 201/2011 prevede che il contributo sia determinato dall’Autorità con successiva approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;il D.P.C.M. sarebbe privo della sottoscrizione dell’Autorità concertata;
b) la delibera n. 78/2014 sarebbe stata adottata in violazione dei principi di partecipazione e del “giusto procedimento”;
c) l’ART avrebbe esorbitato dalle proprie prerogative, non limitandosi a deliberare in relazione all’entità del contributo ma estendendo il proprio deliberato anche ai soggetti tenuti al contributo stesso;
d) il contributo è dovuto “dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”;le imprese rappresentate dai ricorrenti non sono gestori di infrastrutture né operano in settori corrispondenti a servizi regolati di pubblica utilità;inidoneo sarebbe poi il riferimento ai codici ATECO quale criterio di individuazione degli obbligati;la scelta di ART comporterebbe altresì impropri e gravosi oneri a carico delle imprese per individuare le voci di fatturato idonee o meno ad incidere sul contributo.
La causa è stata trattata, insieme ad altre analoghe, nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2015.
Con l’ordinanza n. 346 del 12 novembre 2015 il TAR ha accolto, tra le altre, le istanze cautelari presentate dalle odierne ricorrenti, sospendendo le richieste individuali di versamento del contributo. Quindi, con l’ordinanza n. 1746 del 17 dicembre 2015, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale “ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. n. 214/2011, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione”.
L’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Autorità di regolazione dei trasporti contro la citata ordinanza cautelare n. 346/2015 è stato respinto dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l’ordinanza n. 312 del 29 gennaio 2016.
Con la sentenza n. 69 del 22 febbraio 2017, depositata il 7 aprile 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da questo TAR con l’ordinanza n. 1746/2015.
Con atto di ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato la delibera n. 94/2015 ART, relativa alla determinazione del contributo per l’anno 2016 e il connesso D.P.C.M. 23.12.2015, che ha approvato detta delibera, per i seguenti motivi:
a) il D.P.C.M. avrebbe posto in essere una approvazione “formale”, senza farsi carico di alcuna concreta valutazione circa il contenuto della deliberazione ART;
b),c),d) e) vengono riproposte le censure già dedotte con il ricorso principale, fermo il superamento del riferimento ai codici ATECO non più utilizzato dall’amministrazione nel nuovo deliberato;
f) veniva riproposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 con riferimento agli artt. 3, 23, 41, 97.
L’udienza di trattazione della causa è stata fissata per il 14 febbraio 2018;le parti ricorrenti hanno depositato, nei termini prescritti, una memoria;l’Avvocatura dello Stato ha invece depositato una memoria, corredata da documentazione, solo il 7/2/2018, quando erano ormai scaduti i termini previsti dall’art. 73 comma 1 c.p.a., ancorché dimezzati, trattandosi di rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 comma 1 lett. b).
Alla predetta udienza la causa è infine passata in decisione.
DIRITTO
L’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, in materia di “Liberalizzazione del settore dei trasporti”, l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1), le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal comma 3. Per garantire il funzionamento dell’Autorità il comma 6 prevede:
“Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
…….
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma;in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;…”.
Con la delibera n. 78 del 27/11/2014 l’ART ha disposto in ordine a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”, individuando i soggetti tenuti alla contribuzione in base ai “codici della classificazione delle attività economiche