TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2021-02-25, n. 202100696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2021-02-25, n. 202100696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100696
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 02176/2019 REG.RIC.

N. 00696/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02176/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2019, proposto da


Pharmaservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L R, I E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Farmacia Eufrate Dott. Giuseppe del Dr. E M E &
C. S.As., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oriana Ortisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia Amico dei Dott.Ri Amico Gabriella Gandolfa e Amico Tommaso S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Giuseppe Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.P. di Caltanissetta, n. 1372 del 19.9.2019, con la quale è stata dichiarata “improcedibile, allo stato degli atti, l’istanza dei Farmacisti assegnatari D.ssa Faraci Stefania Maria e Dr. Mattina Giuseppe per il riconoscimento della titolarità ed autorizzazione all’apertura della nuova sede farmaceutica n. 18 nei locali proposti di Via Stefano Candura n. 7 di Caltanissetta”;

- della nota dell’A.S.P. di Caltanissetta del 15.7.2019 prot. 570, con la quale è stato comunicato di non potere proseguire l’iter procedimentale finalizzato all’adozione del provvedimento di riconoscimento della titolarità e autorizzazione all’esercizio, relativo alla sede farmaceutica n. 18 del comune di Caltanissetta;

- “ove occorra”, della nota dell’A.S.P. di Caltanissetta del 8.8.2019, prot. n. 607, e della nota del Comune di Caltanissetta del 9.7.2019, prot. 71161;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta, del Comune Caltanissetta, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, della Farmacia Eufrate Dott. Giuseppe del Dr. E M E &
C. S.As. e della Farmacia Amico dei Dott.Ri Amico Gabriella Gandolfa e Amico Tommaso S.n.c.;

Vista l’ordinanza 1227/2019;

Vista l’ordinanza n. 2015/2020;

Visto l’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Vista l’istanza di discussione da remoto presentata il 2 febbraio 2021 dalla Farmacia Amico dei Dott.ri Amico Gabriella Gandolfa e Amico Tommaso s.n.c.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con ordinanza n. 1227 del 22 novembre 2019 è stata fissata l’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. disponendosi, al contempo, una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., volta ad accertare se i locali indicati da parte ricorrente, quale sede della nuova farmacia, siti in via Stefano Candura, n.7, rientrino o meno nella sede di appartenenza n.18 “Zona Ovest abitato - Viale S. Candura e la S.P. n. 5 bivio Minichelli – Favarella” di cui al bando di concorso approvato con D.D.G. n.2782 del 24.12.2012 e al verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 2 maggio 2012 presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, alla stregua dei quali è stata determinata la localizzazione di cui al D.D.G. n. 967 del 2019 di assegnazione della predetta sede farmaceutica n. 18;

Considerato che per il predetto adempimento è stato nominato il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnando il termine di giorni 60;

Ritenuto che con istanza del 10/9/2020, il delegato del verificatore, Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate (giusta delega prot. 368 del 10/1/2020), ha chiesto la concessione di una proroga la fine dell’espletamento dell’incarico in parola;

Considerato che con ordinanza n. 2015 del 5 ottobre 2020, in accoglimento della predetta istanza, sono stati prorogati i termini per espletamento della verificazione, concedendo l’ulteriore termine di giorni sessanta (60) per effettuare l’accertamento disposto con la ordinanza n. 1227/2019 e il deposito della relazione conclusiva, a decorrere dal giorno della comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore , fissando per la trattazione l’udienza pubblica del 23 febbraio 2021;

Ritenuto che non risulta depositata in atti alcuna relazione conclusiva da parte del verificatore, malgrado la proroga concessa, e che dalle dichiarazioni rese in sede di discussione dalle parti presenti nessun utile contraddittorio sembrerebbe essere stato formalmente costituito con tutte le parti in causa al fine dell’espletamento degli accertamenti richiesti con la disposta verificazione;

Ritenuto necessario acquisire, da parte del verificatore nominato con l’ordinanza n. 1227/2019, motivati chiarimenti in ordine all’espletamento dell’incarico ricevuto e alle ragioni sottese al mancato deposito della relazione conclusiva della relazione di verificazione, assegnando a tal fine il termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare per l’ulteriore trattazione l’udienza pubblica del 30 marzo 2021;

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