TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-01-18, n. 202100057
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00057/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2013, proposto da
Terna Rete Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V R D M, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Panni in Brescia, via S. Bartolomeo, 9;
Terna Rete Italia S.r.l. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. non costituite in giudizio;
contro
Comune di Gardone Val Trompia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio” del Comune di Gardone Val Trompia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2013, di cui la società ricorrente ha avuto conoscenza con la nota del 1 agosto 2013, prot. n. 8559.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame tende a espungere dall’ordinamento le norme del regolamento comunale con cui il Comune di Gardone Val Trompia ha previsto la possibilità dell’imposizione di un canone concessorio non ricognitorio, a fronte dell’occupazione di strade pubbliche, anche da parte di concessionari di pubblico servizio, quale è la ricorrente.
Più precisamente, il Comune ha deliberato l’introduzione del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del d. lgs. 285/1992, assoggettando al pagamento di tale canone patrimoniale le occupazioni permanenti delle sedi stradali e delle relative fasce di rispetto e prevedendo la decurtazione dello stesso dal COSAP (art. 3 del regolamento) e, dunque, la debenza di quest’ultimo solo per la parte eccedente il canone non ricognitorio.
Con il ricorso in esame è stata, quindi, dedotta l’illegittimità del regolamento sotto due principali profili:
1. la violazione del principio che vieta la doppia imposizione per il medesimo titolo, derivante dalla violazione degli artt. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775,