TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-03-29, n. 201803537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-03-29, n. 201803537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803537
Data del deposito : 29 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2018

N. 03537/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12012/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12012 del 2017, proposto da:
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati V F e S D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S D C in Roma, via Aureliana, 63;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica, ciascuno nella persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza Sulle Concessionarie Autostradali, non costituito in giudizio;



nei confronti

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe), Nucleo di Consulenza per l'Attuazione delle Linee Guida e per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (Nars), non costituiti in giudizio;



per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato

- sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, nonché per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata del tronco, oggetto della Convezione Unica stipulata il 18.11.2009, nonché

per l'accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante un provvedimento espresso, e per la condanna

degli Enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell'adozione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Premette la Società “Autostrada dei Parchi” S.p.a. (di seguita anche “la Società”) di essere parte della Convenzione Unica di concessione (di seguito, anche “Convenzione”), avente ad oggetto il completamento, la manutenzione e l’esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e A25, stipulata con Anas S.p.a. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 82 e ss., del D.L. 262/2006 – all’esito del subentro nella titolarità del rapporto concessorio, in luogo della originaria aggiudicataria della procedura di gara a suo tempo bandita.

Rappresenta la ricorrente che, conformemente alla Delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, in allegato alla Convenzione è contemplato un Piano economico finanziario (di seguito, anche “PEF”), quale piano di programmazione idoneo a verificare la persistenza dell’equilibrio economico-finanziario della concessione durante il corso della durata del periodo regolatorio; il documento deve essere aggiornato alla fine di ogni periodo regolatorio, vale a dire, allo scadere di ogni quinquennio ed entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 82 e ss., del D.L. 262/2006, nonché in conformità con quanto disposto dalla citata Delibera del CIPE n. 39/2007, come modificata dalla Delibera n. 27/2013.

Riferisce la

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