TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 2015-10-01, n. 201510880
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 10880/2015 REG.PROV.PRES.
N. 03000/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2004, proposto da:
A F ed A, rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso Gallo Studio Lanza Pellegrino in Roma, Via Teulada, 52;Azivino A C, A B, C M, Cannarile Atonio, C M, C M, C F, C M, C G, C M, C G, C A, D'Amico Nnziata, De Gioia Adrea Rosario, D S M G, D V P, D'Onghia Giuseppe, F N, F M, G F, L G, L G, M G, M G, M F, M C, Nzzo Maria Ana, Paradiso Francesco, Piemontese Roberto, Pizzigallo Paola, Riccio Ruggiero, Rosselli Giovanni, Ruggieri Luigi, Salituro Adriano, Silvestro Luigi, Totaro Maria Rosaria, Valentino Francesco Claudio;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ventrella Marcello, Morra Donato;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva del concorso per l'ammissione al corso per la nomina a vice sovrintendente del corpo forestale dello stato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;
- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;