TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201500180
Data del deposito : 4 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00885/2011 REG.RIC.

N. 00180/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00885/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2011, proposto da:
B A, rappresentata e difesa dall'avv. G U, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Francesco Veraldi, in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese, n. 18/B;



contro

Comune di Terravecchia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P M, elettivamente domiciliato presso lo Studio di costui, in Catanzaro, alla piazza Le Pera, n. 9;
Prefetto di Cosenza;



di reclamo

avverso la delibera del Commissario ad acta del 18 marzo 2011, n. 14825, notificata a mezzo posta in data 13 maggio 2011;

nonché contro

il consequenziale provvedimento di liquidazione e di pagamento effettuato dal Comune di Terravecchia con il mandato di pagamento n. 346/2011 per l’effettiva somma di € 62.602,12, con l’indebita trattenuta della somma di € 20.464,56.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terravecchia;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114, comma 6, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2015 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. - Con sentenza del 2 febbraio 2009, n. 74, resa sul ricorso proposto da B A avverso il Comune di Terravecchia, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato il diritto della ricorrente, già insegnante incaricata presso la Scuola materna comunale:

1) alla differenza tra la retribuzione effettivamente corrispostale e quella dovuta in forza del d.P.R. 1 giugno 1979, 191;

2) al riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ex art. 6. l. 30 dicembre 1971, n.1204, nonché alla corresponsione, sempre per i periodi di astensione obbligatoria, di tutti gli emolumenti di cui all'art.16 l. 30 dicembre 1971, n.1204, direttamente legati alla retribuzione, e infine alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle eventuali ferie non godute;

3) alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme di natura retributiva, secondo i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 16 giugno 1998, n. 3, e sulle somme a credito eventualmente dovute a titolo di buonuscita.

In particolare, con riferimento alla rivalutazione monetaria e agli interessi, si legge nelle motivazioni della sentenza:

“Poiché solo con l’art.16 c. 6, della legge n.412 del 1991 è stato disposto il divieto di cumulo della corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi, nel caso di inadempimento di debito previdenziale, alla ricorrente spetta altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme a credito eventualmente dovute a titolo di buonuscita, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale che afferma l’unitarietà del sistema di tutela contro il ritardo nell’adempimento di tutti i crediti i quali, traendo la loro origine diretta o indiretta dal rapporto di lavoro, sono comunque destinati ad assicurare ai lavoratori, negli eventi più carichi di significato socio-economico, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (CdS Ad. Plen., 12.9.89, n.12) ed applicandosi le stesse regole anche quando non è stata corrisposta l’indennità di buonuscita o di fine servizio ai dipendenti degli enti locali (CdS Sez. V, 20.2.90, n.167), atteso che il citato art.16 ha disciplinato gli inadempimenti successivi alla entrata in vigore della legge in parola (sul tema Tar Roma 5.3.2004 n. 2147).

Per quanto riguarda invece i crediti di natura retributiva, ad essi va applicata la specifica disciplina di legge che li riguarda, per cui sono cumulabili gli interessi e la rivalutazione monetaria, considerato che concernono un periodo anteriore all’entrata in vigore (con decorrenza 1.1.1995) dell'art. 22 c. 36, l. 23.12.1994 n. 724 (che ha sancito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione) nonché i principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15.6.98, n.3 ( secondo cui gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti in ritardo ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta per rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi, né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta

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