TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-16, n. 202101918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-02-16, n. 202101918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101918
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 01918/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00618/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati T C, G M e P M, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, presso lo studio dell’av. G M;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, A S e D A M Z, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale 21;

per l'annullamento

del provvedimento dell’I prot. n-OMISSIS-a seguito del -OMISSIS-ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett.c) cap nonché delle deliberazione collegiale n.2837/II assunta in data 29 settembre 2016 con cui è stata decisa-OMISSIS-e trasmessa unitamente al provvedimento predetto nonché di tutti gli atti presupposti nonché connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, al momento della proposizione del ricorso agente assicurativo iscritto nella sez -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale I le ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione.

Il provvedimento è stato adottato per non avere la ricorrente, che aveva in corso un rapporto di collaborazione con il-OMISSIS--OMISSIS-, rimesso alla compagnia di assicurazioni -OMISSIS- (o fatto si che venissero rimesse dal-OMISSIS-) ingenti somme incassate da -OMISSIS- a titolo di premio e per non essersi comportata con diligenza e correttezza nello svolgimento delle attività di intermediazione, non avendo rispettato, nei rapporti con -OMISSIS-, le procedure e le istruzioni impartite da -OMISSIS- al fine di non recare pregiudizio agli interessi della massa degli assicurati con mancato riferimento alla rimessa dei premi.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha articolato le seguenti censure

1) Illegittimità del Provvedimento di radiazione in relazione alla prima contestazione di

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