TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-03-07, n. 202201519
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 01519/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02878/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nazionale n. 94/D e PEC come da Registri Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11, con PEC come da Registri Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione del provvedimento cautelare provvisorio ex art. 3 comma 2 L. 205/00, del Decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, ex art .39 TULPS numero Staff Sic. Citt. 17275/12B16 emesso dal Prefetto di Napoli il 03.05.2017 e notificato al ricorrente in data 12.05.2017, nonché per l'annullamento di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione in quanto illegittimi e lesivi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 febbraio 2022, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente proponeva il ricorso all’esame con le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Fissato il ricorso per la trattazione in udienza di smaltimento, la difesa di parte ricorrente depositava documentazione comprovante l’intervenuta revoca, nelle more del giudizio, del provvedimento impugnato (cfr. decreto depositato in allegato 001 della produzione in data 3.1.2022), e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la regolamentazione, in suo favore, delle spese di giudizio.
All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2022, tenuta da remoto, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, nelle more del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso non potendo configurarsi alcun ulteriore vantaggio in capo al ricorrente per effetto dell’eventuale accoglimento.
Non può tuttavia pervenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere, giacché la revoca del provvedimento impugnato è intervenuta a seguito di nuovo procedimento innescato dalla pertinente istanza dell’interessato (seppure motivata alla stregua delle medesime circostanze di fatto già dedotte in giudizio;cfr. provvedimento di revoca in atti) e non già ad autonoma valutazione operata in autotutela dall’Amministrazione in accoglimento delle tesi sostenute dal ricorrente.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio inter partes, rimanendo il contributo unificato a carico del ricorrente, in perspicua considerazione dell’esito negativo della fase cautelare.