TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-05-03, n. 201804901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-05-03, n. 201804901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804901
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2018

N. 04901/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11782/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11782 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A S, R M, A W, R A, N M, R U A, J S e P L, rappresentati e difesi dall’avv. L S, domiciliati presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;



contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati; Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Verona;



per l'annullamento

(ric.)

- dei dinieghi di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale adottati dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 30.6.2015 (prot. nn. 2979, 2978, 2980, 2982, 2983, 2984 e 2981);

(I^ mm.aa.)

- della richiesta urgente di sospensione di visto di ingresso prot. 16836/2015, datata 9.6.2015, inviata dalla Prefettura di Verona al Ministero degli affari esteri e alla Rappresentanza diplomatico-consolare del Pakistan;

- del provvedimento di sospensione dei nulla osta al lavoro rilasciati in favore dei ricorrenti, emessi dalla Prefettura di Verona, di cui alla predetta richiesta urgente di sospensione;

(II^ mm.aa.)

- del provvedimento della Prefettura di Verona – U.t.g. prot. 13602/2016 del 24.3.2016, notificato il 25.3.2016, di revoca dei nulla osta al lavoro rilasciati in favore dei ricorrenti (istanze nn. VR0304581.598, .602, .606, .608, .609, .610 e .614), emessi dalla Prefettura di Verona, di cui alla predetta richiesta urgente di sospensione;

(III^ mm.aa.)

- dei dinieghi di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale adottati dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 17.2.2017 (prot. nn. 639, 640, 641, 642, 643, 644 e 645);

- della nota del Centro visti MAE0019743 dell’1.2.2017; della nota prot. n. 650 della Sezione visti, datata 17.2.2017; della nota della Prefettura di Verona prot. 7497 del 15.2.2017; note “in cui sono esplicitate le motivazioni che hanno supportato” i dinieghi del 17.2.2017.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2018 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.9.2015 (dep. il 13.10) il sig. L, nel dedurre di aver chiesto quale titolare dell’omonima azienda agricola alcuni nulla osta al lavoro stagionale, poi rilasciati il 23.3.2015 dallo Sportello unico per l’immigrazione (Sui) di Verona, in favore dei sette cittadini extracomunitari indicati in epigrafe, ha chiesto, unitamente agli anzidetti stranieri, l’annullamento dei provvedimenti del 30.6.2015 con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto le rispettive istanze di visto d’ingresso (per lavoro subordinato stagionale), sul rilievo dell’inattendibilità della documentazione da essi prodotta (“l’azienda invitante era stata messa in liquidazione nel 2013 ed i terreni non risultano lavorati negli ultimi due anni. Ulteriore valutazione della documentazione ha sollevato dubbi sulla sua intenzione di lasciare il paese alla scadenza del visto”).

A sostegno del ricorso, nel premettere che l’azienda agricola sarebbe pienamente attiva sin dal 15.2.2010 – come attestato dall’iscrizione nel registro delle imprese, dai piani di utilizzo depositati presso Avepa negli anni 2014 e 2015, dal numero di dipendenti (ca. 13 negli anni 2012 e 2013, con media totale di 5, e con media di 2 dipendenti nel 2014), dai contributi regionali ricevuti nel 2012/13 (oltre 170 mila euro), dall’acquisto di ulteriori mezzi agricoli nel 2014 – e non in liquidazione, essi hanno prospettato i vizi di violazione degli artt. 3 e 10- bis l. n. 241/90 (la motivazione sarebbe del tutto inconferente; sarebbero stati omessi l’avviso di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto) nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno.

Con ordinanza n. 13450 del 27.11.2015 sono stati (tra l’altro) chiesti all’amministrazione chiarimenti sugli eventuali séguiti della “sospensione” dei nulla osta, disposta dalla Prefettura di Verona con nota n. 16836 del 9.6.2015 (dep. il 20.10.2015).

I ricorrenti hanno depositato memoria e documenti (12.12.2015).

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 19.12.2015 (dep. l’8.1.2016; I^ mm.aa. ) gli istanti, nel dedurre di avere appreso dell’istruttoria effettuata dall’Ambasciata (con richiesta di verifiche rivolta al Comando C.C. di Verona il 25.9.2015), dalla quale sarebbe emerso che la richiedente “Tenuta Mandella s.r.l.” sarebbe stata messa in liquidazione volontaria il 17.4.2013, che i terreni interessati sarebbero risultati in parte non coltivati da un biennio e in parte lavorati da altre ditte e che l’invitante avrebbe pregiudizi penali e carichi pendenti, hanno esteso l’impugnazione alla menzionata nota prefettizia del 9.6.2015, di sospensione dei nulla osta già rilasciati, prospettando i vizi di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela nonché di carenza di motivazione e di eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto: la richiesta di nulla osta sarebbe stata presentata dal sig. L quale titolare dell’omonima azienda agricola (impresa individuale), con sede in Isola Rizza (VR), via Mandella, 986, mentre la società Tenuta Mandella s.r.l., effettivamente in liquidazione, non sarebbe in alcun modo coinvolta nel procedimento (il sig. L ne sarebbe il liquidatore, potendosi in tal modo spiegare l’errore dell’amministrazione); inoltre, i terreni dell’azienda non sarebbero incolti e sarebbero stati coltivati solo dal ricorrente, il quale non avrebbe nemmeno pregiudizi di alcun tipo o carichi pendenti (come attestato dalle certificazioni prodotte).

Con ordinanza n. 2254 del 19.2.2016 è stato reiterato l’incombente istruttorio.

L’amministrazione ha depositato ulteriore documentazione (9.3, 16.3 e 4.4.16), tra cui il provvedimento della Prefettura di Verona del 24.3.2016, prot. n. 13602, di “revoca” dei nulla osta già rilasciati in favore degli stranieri in epigrafe.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 23.5.2016 (dep. il 21.6; II^ mm.aa. ) gli istanti, nel dedurre (tra l’altro) che la Prefettura di Verona aveva comunicato l’avvio del procedimento di autotutela con nota del 24.2.2016, hanno impugnato il menzionato provvedimento di “revoca”, fondato sul “rinnovato parere” della Direzione territoriale del lavoro (nota del 14.3.2016, n. 9825), denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 21- quinquies l. n. 241/90, 24 e 111 Cost., 4, co. 2, d.lgs. n. 286/98 e per eccesso di potere sotto vari profili, stante l’erroneità del rilievo della Direzione territoriale del lavoro sulla “mancata coltivazione dei terreni dopo il 2011”.

Con ordinanza n. 3602 del 4.7.2016 è stata accolta l’istanza cautelare “ai fini del riesame” (con riferimento alle istanze di autorizzazione al lavoro e a quelle, consequenziali, di rilascio del visto di ingresso avanzate dagli stranieri) in quanto “dal parere della Direzione territoriale del lavoro menzionato nel provvedimento di ‘revoca’ […] non emergono gli accertamenti espletati per addivenire alla conclusione della mancata coltivazione del terreno dopo il 2011”, non sembrando al contempo “esser stati valutati gli elementi fattuali in contrario addotti dal ricorrente (anni 2014-2015: piani di utilizzo Avepa; contributi regionali; fatture di acquisto; anni 2012-2013: fatture emesse per la vendita di prodotti agricoli; fatture per le spese per l’acquisto di sementi e piantine; registri e modello IVA; 2011: fatture emesse per la vendita di prodotti agricoli e fatture relative alle spese sostenute […]).

L’amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione (28.3.2017), tra cui sette nuovi provvedimenti di diniego di visto d’ingresso adottati il 17.2.2017 nei confronti dei ricorrenti, motivati con riferimento alla “revoca” del nulla osta.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del

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