TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-30, n. 202301612

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-30, n. 202301612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301612
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01612/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11457/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 11457 del 2022, proposto da
Carbotermo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M M e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione,

eventualmente previa nomina di un commissario ad acta,

della Sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 3673, del 25 marzo 2021 e notificata in data 31 marzo 2021, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato, con la quale è stato accolto, ai fini del riesame, il ricorso promosso da Carbotermo avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di rigetto del GSE prot. GSE/P20160033065 e GSE/P20160033067 del 23 marzo 2016 ed è stato disposto il riavvio del procedimento di valutazione delle RVC presentate dalla ricorrente;

nonché per l'accertamento della nullità e/o per la dichiarazione dell'inefficacia,

ovvero in subordine per l'annullamento

- della nota del 5 luglio 2022 del GSE avente ad oggetto “esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Ter n. 03673/2021 del 25/03/2021 per la Richiesta di Verifica e Certificazione Analitica (RVC-A) n. 1293784015013R032, presentata da CARBOTERMO SPA”;
e

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusa espressamente la nota del GSE del 20 gennaio 2022 prot. n. GSE/P20220001802 avente ad oggetto “esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Ter n. 03673/2021 del 25/03/2021 - integrazione documentale relativa alla Richiesta di Verifica e Certificazione Analitica (RVC-A) n. 1293784015013R032, presentata da CARBOTERMO SPA”;

e per il conseguente accertamento del diritto della Società al riconoscimento dei certificati bianchi richiesti con le RVC presentate in data 8 ottobre 2013 e 13 giugno 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, la società Carbotermo s.p.a. agisce per l’esecuzione della sentenza n. 3673/2021 con cui questa Sezione, in accoglimento del gravame dalla stessa proposto, ha annullato il rigetto delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) presentate dalla ricorrente al GSE, disponendone il riesame.

1.2. Espone in fatto di essere una ESCO e di aver gestito per la ditta Prometheus Energia s.r.l. il procedimento di riconoscimento dei certificati bianchi previsti dal DM 28 dicembre 2012 per la rete di teleriscaldamento realizzata in convenzione con il Comune di Cesano Boscone, entrata in esercizio in data 23 dicembre 2012, e di aver presentato in tale contesto al GSE due RVC relative alla rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti negli anni 2013-2014, sulla base dei parametri e delle condizioni indicati nella scheda tecnica 22T.

Dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, il GSE, non ritenendo esaustive le osservazioni e la documentazione integrativa trasmessa dalla società, comunicava a conclusione dell’istruttoria il rigetto delle RVC in questione, in quanto l’impianto di cogenerazione non sarebbe risultato strettamente integrato con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non siano scorporabili e, pertanto, non sarebbe incentivabile tramite i certificati bianchi di cui al DM 28 dicembre 2012, e non sarebbe stata inoltre presentata documentazione atta ad accertare il rispetto dei requisiti minimi prescritti dalla normativa in relazione al rendimento di generazione minimo stabilito dal D.lgs. 28/2011.

Avverso i predetti rigetti, la società promuoveva quindi ricorso al Tar Lombardia, che veniva poi trasposto innanzi al Tar Lazio, il quale, con la sentenza sopra detta ha accolto il gravame disponendo il riesame delle istanze di RVC, “impregiudicate le ulteriori valutazioni che il GSE vorrà adottare al riguardo”.

Il GSE ha proposto appello (avente RG 4923/2021), in attesa di fissazione della discussione di merito.

Nelle more, Carbotermo ha presentato un primo ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., iscritto al numero RG 13264/2021, che, a seguito della comunicazione da parte del GSE di riattivazione del procedimento di riesame e di richiesta, a tal fine, di ulteriore documentazione – che la società provvedeva a trasmettere – è stato dichiarato dalla Sezione improcedibile, con sentenza n. 2689/22.

All’esito del riesame, il GSE ha disposto un nuovo rigetto delle RVC, muovendo dall’assunto che l’intervento avesse ad oggetto la realizzazione di un’unità di cogenerazione e prendendo a riferimento la nuova scheda 22T aggiornata al DM 22 dicembre 2015.

Ritenendo pertanto detti provvedimenti elusivi della sentenza n. 3673 cit., la ricorrente ha nuovamente adito questo TAR in sede di ottemperanza, facendo valere in subordine e solo in caso di rigetto della domanda di nullità, i profili di illegittimità dell’atto, da vagliarsi previa conversione del rito.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. «VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 3673 DEL 25

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi