TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-04, n. 202200273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-04, n. 202200273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200273
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2022

N. 00273/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, che agisce in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'ottemperanza

alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. -OMISSIS- pubblicata il 4 giugno 2020, nei limiti in cui contiene la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente, in qualità di difensore dichiaratosi antistatario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con cui il Ministero della Salute è stato condannato, tra l’altro, al pagamento, in suo favore, delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio definitosi con l’anzidetta pronuncia della Corte di Appello di Ancona, pari a € 4.500,00 per onorario, oltre a spese forfetarie al 15%, IVA e CPA. Dette spese processuali, infatti, sono state distratte in favore del difensore avvocato -OMISSIS- (odierno ricorrente) dichiaratosi antistatario, sicché spetta solo a quest’ultimo la legittimazione attiva per la relativa azione di ottemperanza.

La sentenza di cui si chiede in questa sede l’ottemperanza, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede del Ministero intimato il 22 settembre 2020 e la notifica è stata successivamente reiterata il 17 maggio 2021, ma ciononostante il ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore.

Conseguentemente, egli chiede l’integrale esecuzione della pronuncia giurisdizionale in questione in parte qua , mediante il pagamento, in proprio favore, delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello, oltre accessori di legge;
chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio depositando memoria formale.

Alla camera di consiglio del 6 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

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