TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-02-05, n. 201100226
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N. 00226/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2010, proposto da:
A C, rappresentata e difesa dall'avv. R D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di Bergeggi, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 3/9;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2454, datato 17 marzo 2010, del Comune di Bergeggi, avente ad oggetto ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 45 della legge regionale n. 16 del 2008 e s.m.i., relativa ad unità edilizia sita in via Gastaldi n. 54 (fg. 3, mapp. 363), già oggetto di diniego in sede di condono edilizio 2004 e di diniego di sanatoria (provvedimento prot. n. 5772 del 3 luglio 2009).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergeggi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17.5.2010 la signora Callegaro Angela ha impugnato l’ordinanza del comune di Bergeggi 17.3.2010, n. 2454, di demolizione di un manufatto privo di tamponature perimetrali sito in via Gastaldi n. 54 (f. 3 m. 363 – cfr. la documentazione fotografica sub doc. 2 delle produzioni 1.7.2010 di parte comunale), ricadente nel centro storico del comune di Bergeggi in ambito A9 del vigente P.U.C., in quanto abusivo.
A sostegno del ricorso deduce innanzitutto (pp. 5-9) l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in via derivata dal rigetto dell’istanza di condono disposta con provvedimento 6.10.2006, prot. 9892, da lei impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente.
Con un ulteriore motivo di ricorso (pp. 9-11) deduce quindi l’illegittimità del provvedimento oggi impugnato in via derivata dal diniego di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, disposto con provvedimento 3.7.2009, n. 5772, impugnato dinanzi a questo Tribunale con il ricorso R.G. 880/2009, pure chiamato in discussione alla udienza odierna.
Infine, deduce (pp. 11-20) otto motivi di illegittimità in via propria, rubricati come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008, in relazione al disposto dell’art. 31 della L. n. 1150/42 nel testo ante modifica ex art. 10 della L. n. 765/1967. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per travisamento.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008 e dell’art. 10 della L. n. 241/1990. Violazione del diritto costituzionale i difesa. Eccesso di potere per manifesto travisamento e sviamento. Incompetenza manifesta.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008, in relazione al disposto dell’art. 25.5.1 delle N.T.A. del P.U.C. in itinere del comune di Bergeggi. Eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008 in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990 in punto di “interesse pubblico”. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. in ordine al principio di imparzialità dell’azione della p.a..
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008, in relazione al disposto dell’art. 48 della medesima legge regionale. Difetto di istruttoria.
6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008, in relazione all’art. 6 della L.R. n. 49/2009. Carenza di istruttoria.
7. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria.
8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 16/2008. Difetto di presupposto.
Si è costituito in giudizio il comune di Bergeggi, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
In vista della discussione del ricorso, con memoria depositata il 27.12.2010 la ricorrente ha fatto presente di aver presentato, dopo la proposizione del presente ricorso, ben due istanze di sanatoria, rispettivamente ai sensi dell’art. 48 L.R. n. 16/2008 e 6 L.R. 4/2009 (entrambe presentate in data 28.6.2010, docc. 24 e 25 delle produzioni 29.6.2010 di parte ricorrente), le quali renderebbero improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla difesa della ricorrente in relazione alla presentazione – dopo la proposizione del ricorso in epigrafe - di due istanze per il mantenimento della costruzione de qua (docc. 24 e 25 delle produzioni 29.6.2010 di parte ricorrente).
Anche a voler prescindere dal difetto di interesse della ricorrente a sollevare la relativa questione (posto che l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione avrebbe come unico effetto il consolidamento di quest’ultima), l’eccezione è infondata.
Difatti, dal punto di vista della validità giuridica, il procedimento sanzionatorio delle violazioni edilizie e quello, soltanto eventuale e comunque successivo, per l’accertamento di conformità o in sanatoria paiono autonomi, nel senso che la pendenza del secondo ha il solo effetto di rendere inefficace - ma non invalido - il primo.
Più precisamente, “la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, determina un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, nel senso che questa è soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, II Sezione, 4 febbraio 2005, n.816 e 13 luglio 2004, n.10128). Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione viene inevitabilmente meno per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia – che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale – con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso” (così T.A.R. Campania-Napoli, II, 2.3.2010, n. 1259).
In ogni caso, la pendenza delle due istanze per il mantenimento della costruzione abusiva è stata posta a base dei motivi di ricorso nn. 5 e 6 (pp. 17 e ss. del ricorso introduttivo), onde - a tutto voler concedere - anche il limitato effetto della inefficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata non può che discendere dalla loro fondatezza (sulla quale cfr. infra ).
Donde la procedibilità del ricorso introduttivo.
Con una prima serie di censure la ricorrente deduce innanzitutto (pp.