TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-12-06, n. 202400725
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2024
N. 00725/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN FO, TO FO, e FO AN, quest’ultimo quale legale rappresentante della neo costituita Associazione Sportiva Dilettantistica Tourist Sport, rappresentati e difesi dall'avvocato Loris Maria Nisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montebello Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Crupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
IZ HE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Iamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, recante n. 33/2022 del 28.11.2022, notificata ai germani FO TO e EN in data 1.12.2022, con la quale, visto il verbale di accertamento edilizio prot. nr. 12792 del 14.11.2022, redatto dall’Ufficio Tecnico (Settore V- Urbanistica e Patrimonio) congiuntamente alla Polizia Locale, veniva loro intimata, quali proprietari di un lotto di terreno, riportato in Catasto al foglio di mappa 61, particella n. 697, ricadente in zona omogenea E (Area agricola nel vigente strumento urbanistico) la demolizione delle seguenti opere: “ Manufatto a forma trapezoidale con tetto di copertura a falda unica, delle misure di mt. 10,00 X 8,00 per superfice di circa mq. 54,00 ” (escluso dalla presente impugnativa); “ campetto di calcetto, delle misure di mt. 40 X 22,00 circa; Campetto di Padel delle misure di mt. 22,00 X 9,50 circa; Recinzione con paletti e rete metallica; Impianto di illuminazione ”, perché eseguite in assenza di titolo autorizzativo in zona soggetta ai seguenti vincoli: Vincolo sismico; Paesaggistico; Vincolo PAI di tipo idrogeologico; Vincolo ai sensi dell’art. 96 lett. f) R.D. 523/1904.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/7/2023 :
- del provvedimento prot. 3751 del 30.03.23, notificato al sig. AN FO in data 11.04.2023, avente ad oggetto: “ SCIA in sanatoria. Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ”, relativamente all’intervento di “ SCIA in sanatoria per un campo di calcio e un campo di padel, oltre la demolizione degli spogliatoi e locali W.C. in m.o. realizzati all’interno di un fondo ubicato a Saline Joniche foglio di mappa nr.61, part. 697 da concedere per le attività di ass. sportiva ”;
- nonché dell’ordinanza di irrogazione sanzione pecuniaria per opere abusive, comminata nella misura massima di € 20.000 recante il nr. 33/2022 (con richiamo alla precedente ordinanza di demolizione) del 13.04.2023, notificata al sig. FO TO in data 27.04.2023;
- nonché avverso ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebello Jonico;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della controinteressata IZ HE;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze cautelari n. 64 del 23 marzo 2023 e n. 174 del 7 settembre 2023;
Vista l’ordinanza collegiale n. 219 del 21 marzo 2024;
Visto il decreto presidenziale n. 65 del 24 giugno 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2023 e depositato l’1 marzo 2023 i sigg. FO EN, FO ON e FO AN, quest’ultimo nella sola qualità di legale rappresentante della neo costituita ‘Associazione Sportiva Dilettantistica Tourist Sport’, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 33/2022 del 28.11.2022, notificata in data 1.12.2022, con la quale, richiamato il Verbale di Accertamento Edilizio prot. n. 12792 del 14.11.2022, il Comune di Montebello Jonico intimava ai primi due, quali proprietari del terreno riportato in Catasto al foglio di mappa 61, particella nr. 697, la demolizione delle seguenti opere: “ Manufatto a forma trapezoidale con tetto di copertura a falda unica, delle misure di mt. 10,00 X 8,00 per superfice di circa mq. 54,00, campetto di calcetto, delle misure di mt. 40 X 22,00 circa; Campetto di Padel delle misure di mt. 22,00 X 9,50 circa; Recinzione con paletti e rete metallica; Impianto di illuminazione ”. E ciò sul presupposto della relativa esecuzione, in assenza di titolo autorizzativo, in zona a destinazione agricola soggetta a vincolo sismico, paesaggistico, idrogeologico nonché a vincolo ai sensi dell’art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904.
1.1. In punto di fatto, i germani FO EN e ON premettono di avere acquistato il terreno in questione nel 1987 e di averne mantenuto la destinazione di fatto già impressa in precedenza, essendo stato da sempre utilizzato come campetto di calcio. A tale fine costituivano nel 1995 pure un’associazione sportiva, con scopo sociale inerente proprio alla gestione di impianti sportivi. L’attività intrapresa incontrava il favorevole riscontro dei giocatori dilettanti della zona e per tale ragione decidevano, agli inizi degli anni 2000, di costruire, in assenza di titolo abilitativo, un vano adibito a spogliatoio, realizzando, poi, nel 2021 nello spazio libero residuo del lotto di terreno anche un campo di padel. L’attività, stante le proteste dei vicini per l’uso nelle ore serali, veniva tuttavia momentaneamente interrotta nel 2022.
A tutela dell’investimento decidevano, dunque, di regolarizzare la struttura dal punto di vista amministrativo, costituendo una nuova associazione sportiva e dando mandato ad un tecnico di provvedere alla relativa sanatoria sotto il versante urbanistico-edilizio.
1.2. In vista di ciò, in data 2.09.2022 richiedevano all’Ufficio Tecnico del Comune di Montebello Jonico un parere preventivo circa la ‘sanabilità’ dei due campetti sportivi, manifestando la disponibilità alla demolizione del locale ‘spogliatoio’ in caso di ritenuta insuscettibilità di sanatoria.
L’istanza veniva riscontrata con nota del 14.09.2022, con la quale il responsabile dell’Ufficio confermava la sanabilità dei due campetti da gioco, “ poiché trattasi non di insediamento industriale, ma di infrastruttura a potenziale interesse generale che non compromette i valori ambientali ”. Precisava inoltre, quanto alla tipologia del titolo edilizio che sarebbe stato ab origine necessario, che « per la costruzione di un campo di calcetto è necessario munirsi di permesso di costruire, a norma art. 10 D.P.R. 380/2001, perché trattasi di nuova costruzione …. Tuttavia, dato che i fratelli FO hanno costituito un’associazione sportiva senza scopo di lucro, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso a costruire. Tanto perché, in base all’art. 32 co. 4 L. 383/200, la sede delle associazioni sportive ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968 … indipendentemente dalla destinazione urbanistica ». Specificava, infine, “ che l’intervento non ricade in zona vincolata paesaggisticamente, né ricade all’interno di perimetrazioni urbane di rilievo per le quali siano previste specifiche norme di salvaguardia ”, dando, in ultimo, atto della non sanabilità del piccolo manufatto posto a servizio delle strutture.
1.3. Stante il tenore del citato parere, in data 30.09.2022 il tecnico incaricato presentava al Comune istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria dei due campetti sportivi con “ demolizione degli spogliatoi e locali wc in m.o. ”, salvo poi a richiedere in data 27.10.2022, “ a seguito di ulteriori approfondimenti sulla natura e consistenza delle opere, nonostante il parere preventivo favorevole emesso dall’amministrazione competente ”, l’archiviazione della pratica.
1.4. Mutato frattanto il responsabile del Settore competente, il Comune procedente emetteva in data 28.11.2022 l’ordinanza demolitoria impugnata, motivata in ragione dell’assoggettamento del terreno a plurimi vincoli (sismico, paesaggistico, idrogeologico nonché vincolo ex art. 96 lett. f del R.D. n. 523/1904) e del mancato rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei prescritti pareri, senza menzionare né l’istanza di sanatoria né, tanto meno, il parere preventivo rilasciato il 14.09.2022.
2. In punto di diritto, circoscritto preliminarmente l’oggetto dell’impugnativa alla sola demolizione dei campetti “ con acquiescenza per la parte afferente il manufatto adibito a spogliatoio ”, il ricorso è affidato a due distinte doglianze, articolate sotto vari profili in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Con la prima, i ricorrenti denunciano la “ violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis l. 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii. - violazione dei principi del giusto procedimento, della correttezza, della buona fede, della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”, dolendosi sostanzialmente dell’omessa definizione da parte del Comune del procedimento avviatosi a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, neppure menzionata nell’ingiunzione gravata, non potendo certamente siffatto obbligo ritenersi venuto meno per effetto della domanda di archiviazione della pratica “inopinatamente presentata” dal loro tecnico fiduciario.
Ad ogni modo, tenuto conto del previo rilascio da parte del responsabile del Settore competente di un parere favorevole in