TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-03-11, n. 202000296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-03-11, n. 202000296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000296
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2020

N. 00296/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00800/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2008, proposto da
L Gle di B M e C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore e B E quale titolare della Fattoria L Gle, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

contro

il Comune di Monteriggioni in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 12 del 15.2.2008, a firma del Responsabile dell'Unità Organizzativa Assetto del Territorio - SUAP, notificata in data 26.02.2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 marzo 2020 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’impresa L Gle ricorrente è proprietaria di appezzamenti di terreno e fabbricati nella località L Gle, comune di Monteriggioni, in via prevalente destinati ad attività agrituristica. Il Comune, con ordinanza 15 febbraio 2008, n. 12, ha disposto la demolizione di opere abusivamente realizzate consistenti in una piscina e in un fabbricato adibito a officina, deposito e rimessa attrezzature e macchinari. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 26 aprile 2008 e depositato il 15 maggio 2008, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

La ricorrente, in memoria, rileva di avere presentato due separate domanda per la sanatoria di tali opere:

a) la prima, una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per quanto riguarda la piscina;

b) la seconda, un piano di miglioramento agricolo ambientale a sanatoria con riferimento al fabbricato rurale.

La prima richiesta è stata accolta dal Comune di Monteriggioni che ha rilasciato il relativo permesso di costruire in sanatoria e, pertanto, per questa parte deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Il procedimento per la sanatoria del fabbricato rurale invece non è ancora concluso, ma secondo giurisprudenza consolidata la presentazione della domanda di accertamento di conformità relativa ad un'opera abusiva determina la perdita di efficacia del provvedimento con il quale ne è stata ordinata la demolizione (C.d.S. VI, 15 aprile 2019 n. 2438;
T.A.R Toscana III, 21 novembre 2019 n. 1582). Il ricorso, per questa parte, deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese processuali possono essere compensate integralmente tra le parti in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

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