TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-05-15, n. 202000324
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2020
N. 00324/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Segnaletica Modenese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CIMS s.r.l. in proprio e quale mandataria di R.T.I. con Segnaletica Stradale S.r.l., Veneta Sicurezza quali imprese mandanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda l’atto introduttivo del giudizio:
A)della Determinazione Centro Unico di Committenza Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 516 del 2.10.2019, avente ad oggetto: "Centrale Committenza Accordo quadro dell'affidamento di lavori di manutenzione della segnaletica stradale da parte di Formigine Patrimonio srl; revisione in autotutela dell'aggiudicazione definitiva"; B)del Verbale della Commissione di gara - seduta riservata dell'11.09.2019, parte integrante della stessa determinazione; C)del bando di gara in data 25.03.2019 e relativo disciplinare di gara; D)dei verbali delle sedute di gara del 15/22/27 maggio 2019 e della determinazione finale dirigenziale del 24.07.2019 di aggiudicazione definitiva della gara a Segnaletica Modenese srl, nella parte in cui, omettendo di acquisire da RTI CIMS SRL ragionevoli certezze basate su concreti elementi oggettivi, in luogo di generiche dichiarazioni su una futura sede operativa (dichiarazioni successivamente contestate) in via partecipativa da Segnaletica Modenese srl), l'aggiudicataria non è stata esclusa dalla gara ex art 80 co 4 lett f) bis dlgs. 50/2016 per dichiarazione non veritiera relativamente alla disponibilità di tal sede.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 11\12\2019 :
E)del provvedimento del Dirigente CUC Unione Comuni Distretto Ceramico (MO) del 14.11.2019 portante oggetto "Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale da parte di Formigine Patrimonio srl. Chiarimenti in merito alla sede operativa"; F) nonché del contratto / accordo quadro se ed in quanto stipulato (fatto incognito al ricorrente) di ogni altro atto presupposto, connesso conseguente.
- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da RTI CIMS s.rl. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I.
per l'annullamento della determinazione del Dirigente C.U.C. della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 516/2019, limitatamente alla mancata esclusione della Segnaletica Modenese, in relazione ai verbali della commissione di gara n. 4 e 5, quale parte integrante della stessa determinazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Centrale Unica di Committenza e di Cims S.r.l. in proprio e quale impresa mandataria di R.T.I.;
Visto, altresì, il ricorso incidentale proposto da CIMS s.r.l., in proprio e quale mandataria di R.T.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020, il dott. U G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame ha ad oggetto l’azione impugnatoria proposta da Segnaletica Modenese S.r.l. – società che ha partecipato, divenendone aggiudicataria, alla procedura di Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale per anni tre, bandita da Unione Comuni del Distretto Ceramico – con la quale è stato impugnato il provvedimento di revoca, in autotutela, della predetta aggiudicazione nei confronti della stessa, con contestuale aggiudicazione dell’Accordo Quadro alla originaria seconda classificata in graduatoria: R.T.I. fra CIMS s.r.l. (mandataria) e Progetto Segnaletica s.r.l., Veneta Sicurezza Segnaletica Stradale s.r.l. (mandanti). La ricorrente chiede inoltre l’annullamento, per la parte di interesse, dei verbali di gara, del Bando e del Disciplinare.
Con ricorso per motivi aggiunti, l’esponente chiede inoltre l’annullamento dell’atto – comunicazione in data 14/11/2019 con cui l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha fornito chiarimenti in merito al parametro sede operativa, in concreto ribadendo quanto già sostenuto in sede di adozione del provvedimento gravato con ricorso principale, nonché instando per decisione dichiarativa dell’ inefficacia del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato, nelle more, tra R.T.I. Cims s.r.l. e Unione dei Comuni.
A sostegno dei ricorsi, Segnaletica Modenese deduce motivi in diritto rilevanti, con riferimento all’atto introduttivo del giudizio: violazione art. 95 e ss. D. Lgs. n. 50 del 2016, nonché violazione degli artt. 16 e 18 del Disciplinare di gara; violazione dell’art. 80, c. 5 lett. F bis e c. 12 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (esclusione dalla gara per dichiarazione non veritiera) eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria; violazione dei