TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-14, n. 202405248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-14, n. 202405248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405248
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 05248/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14404/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14404 del 2016, proposto da Soc Fratelli Mariani s.p.a. Stabilimenti Metallurgici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P F e R V, con domicilio PEC come da registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto datato 28 ottobre 2016 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto alla revoca totale del contributo concesso all'impresa ricorrente;

- in parte qua , del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 ove interpretato nel senso che esso possa essere applicato retroattivamente anche alle domande di erogazione di contributo presentate nella vigenza della precedente normativa e, come nella specie, già definite mediante emanazione del decreto definitivo di riconoscimento del contributo;

- in parte qua , della circolare del 24 dicembre 2014, n. 71299 ove interpretata nel senso che possa essere applicata retroattivamente anche alle domande di erogazione di contributo già concesse mediante emanazione del decreto definitivo di riconoscimento del contributo;

- in parte qua , della circolare del 23 marzo 2016, n. 26673, esplicativa del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, laddove anch’essa venga interpretata nel senso che esso possa essere applicata retroattivamente anche alle domande di erogazione di contributo già concesse mediante emanazione del decreto definitivo di riconoscimento del contributo;

- di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Marianna Scali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Fratelli Mariani s.p.a. (di seguito anche solo “Società”) ha presentato, in data 25 settembre 2014, domanda di contributo per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 69/2013 recante “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia ”, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013.

Il citato art. 2 del d.l. 69/2013 consente alle medie e piccole imprese di accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti, nelle modalità e nella misura massima individuate da apposito decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella specie, la domanda di finanziamento presentata dalla Società aveva ad oggetto contributi, riconducibili a due distinte linee di produzione:

- a) un telaio “Trinca mod. T.2N.4E/P 2700”, da realizzarsi ex novo dalla società Trinca Technology (di seguito, anche “Trinca”);

b) un impianto “Expanded Metal Press” tipo STM 120-300, progettato e costruito ex novo dalla societa M. Bruck – Duren (di seguito, “Bruck”).

Con decreto n. 3832 datato 19 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito anche solo MISE) disponeva la concessione, in favore dell’impresa richiedente, di un contributo pari ad euro 100.325,75, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento deliberato da banca Intesa San Paolo s.p.a. in data 26 novembre 2014, della durata di 3 anni, con preammortamento di 0 mesi, per un importo pari ad euro 1.300.000,00.

In data 23 febbraio 2016, la Società presentava la dichiarazione di ultimazione dell’investimento provvedendo successivamente, in data 16 marzo 2016, alla trasmissione della documentazione relativa all’erogazione, tra cui la dichiarazione liberatoria del fornitore Trinca, dalla quale si evinceva l’emissione della fattura d’acconto n. 119/2014 datata 1° settembre 2014, per l’importo di euro 133.333,00, nei confronti del fornitore TRINCA TECHNOLOGY s.r.l.. , relativa ad una anticipazione finanziaria richiesta da Trinca Technology s.r.l. per l’assunzione dell’incarico di progettazione di una delle due linee di produzione.

Con nota prot. n. 97998 del 13 ottobre 2016, il Ministero resistente comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di revoca totale del contributo per la motivazione che “ l’investimento è stato avviato in dato 1 settembre 2014 con fattura in pari data n. 119/2014, emessa dall’impresa TRINCA TECHNOLOGY s.r.l. per l’importo di euro 133.333,00, ossia antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi (25 settembre 2014), in contrasto, pertanto con quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
la predetta circostanza, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) del citato D.M. rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa
”.

A seguito dell’avvenuta comunicazione del detto preavviso, la ditta agevolata inoltrava, in data 17 ottobre 2016, prot. n. 99415, le proprie controdeduzioni nelle quali osservava quanto segue: “ la fattura TRINCA TECHNOLOGY s.r.l., indicata come in contrasto con quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale, è relativa ad un acconto finanziario all’ordine del bene da produrre. Il bene è stato infatti consegnato e fatturato, come da documentazione precedentemente allegata, nel giugno del 2015. Al momento della conclusione dell’ordine il fornitore per costruire il telaio necessita, come da condizioni contenute nella conferma dell’ordine, di un acconto (…) ”.

In data 28 ottobre 2016, l’Amministrazione trasmetteva alla Società il decreto di n. 9905 di revoca totale delle agevolazioni originariamente concesse, ritenendo insufficienti le controdeduzioni della Società al superamento delle criticità rilevate.

2. Con il presente gravame è stato impugnato il predetto decreto nonché gli atti ad esso presupposti come in epigrafe indicati.

A sostegno del gravame vengono articolati i motivi di ricorso come di seguito rubricati:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 e 10 BIS DELLA L. N. 241 del 1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTP DELLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”;

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 10, 10 BIS, L. 241 del 1990. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. TRAVISAMENTO DEI FATTI PRESUPPOSTI .”;

“3 ) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.M. 27.11.2013 E DELLA CIRCOLARE N. 4567 DEL 10.02.2014. VIOLAZIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 3832 DEL 19.12.2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 27, 97 e 113 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PERPLESSITÀ, ILLOGICITÀ ED ASSURDITÀ MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DI TIPICITÀ DELLE NORME SANZIONATORIE ”;

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL DM. 27.11. 2013 E DELLA CIRCOLARE N. 4567 DEL 10.02.2014. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM ”;

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL DM. 27.11. 2013 E DELLA CIRCOLARE N. 4567 DEL 10.02.2014. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECHE DELLA MOTIVAZIONE E DEL COMPORTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”;

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL DM. 27.11. 2013 E DELLA CIRCOLARE N. 4567 DEL 10.02.2014. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PERPLESSITÀ, ILLOGICITÀ ED ASSURDITÀ MANIFESTE ”;

7) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMETO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI ”;

8 ) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 41, 97, 117,

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