TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-03-11, n. 202400698
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 00698/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2020, proposto da
GI GE e IA SE NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco De Marini in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali dell’Ente in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento:
- del provvedimento dirigenziale del 15/24 ottobre 2019, PG. 0478073/2019, notificato in data 6 novembre 2019, con il quale il Comune di Milano, Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Condono, ha respinto la domanda di condono per fabbricati adibiti a laboratorio e casa del custode e depositi artigianali “ poiché le opere non risultano ultimate alla data dell’1 ottobre 1983 ”, ingiungendone la demolizione;
- di ogni altro atto antecedente, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori GI GE e IA SE NA, odierni ricorrenti, sono proprietari, dal 2001, di un’area con soprastanti fabbricati sita in Milano, alla via Ripamonti n. 540, individuati ai mappali nn. 104 e 106 del Foglio n. 693 del catasto di Milano, facente parte di un lotto più ampio ove era ubicato un impianto produttivo della Società “Azienda Italiana Gas Liquidi AZIGAS S.p.A., presso la quale i ricorrenti risiedono ed il sig. GE svolge l’attività di fabbro, quale piccolo artigiano.
La società AZIGAS S.p.A. nel 1986 aveva presentato per l’area di sua proprietà diverse domande di condono di cui alla l. n. 47/1985 che interessavano sia gli immobili odiernamente di proprietà dei ricorrenti, sia altri immobili non noti a questi ultimi, per opere edilizie realizzate senza titolo nella predetta area, dichiarando che alcune delle opere erano state ultimate nel 1964 ed altre nel 1979.
Il terreno è stato poi frazionato e i sigg.ri GE e SE hanno acquistato la loro porzione di terreno nel 2001.
Nel 2010 i ricorrenti hanno richiesto all’Amministrazione comunale la definizione della pratica di sanatoria e in data 11.7.2016 hanno prodotto ulteriore documentazione, a seguito della quale l’Ufficio Condono, in data 25.7.2016, ha richiesto un’integrazione istruttoria ritenendo la pratica carente della seguente documentazione essenziale ai fini della definizione del procedimento: perizia giurata e certificazione di idoneità statica, in quanto trattasi di abuso superiore ai 450 mc, e documentazione catastale dell’immobile.
In data 14.6.2017 gli interessati hanno depositato il Parere del Parco Agricolo Sud Milano.
Successivamente, in data 25.1.2018, l’Ufficio Condono ha comunicato agli istanti l’avvio del procedimento di diniego della domanda di condono per mancata dimostrazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive, con invito a produrre “ documentazione certa e inoppugnabile comprovante l’epoca di esecuzione delle opere ”.
Dopo il deposito di ulteriore documentazione da parte degli interessati il Comune ha rigettato la domanda di condono con il provvedimento del 15.10.2019, meglio indicato in epigrafe.
1.1. Avverso tale atto insorgono i ricorrenti, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33 DELLA L. N. 1150/1942 CON RIFERIMENTO AGLI ART. 120 E SEGUENTI DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO ”: i ricorrenti lamentano che l’amministrazione comunale non ha previamente acquisito il parere della commissione