TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-29, n. 202217844
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 17844/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7245 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Funstage Gmbh, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G R, G C, R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO
a) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21.04.2022 sul proprio sito web (https://www1.adm.gov.it/files_siti_inibiti/elenco_siti_inibiti.pdf), limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio www.gametwist.com nell’“ Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, delle legge 27.12.2006, n. 296 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017, in quanto contenenti offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ovvero contenenti pubblicità, diretta o indiretta, dei medesimi prodotti o offerta di software atti ad eludere l’inibizione di siti non autorizzati disposta da ADM ” (doc. 1);
b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;
c) nonché per la condanna di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM all’integrale risarcimento del danno che ci si riserva di quantificare e dimostrare in corso di causa;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 30 SETTEMBRE 2022 E DEPOSITATI IN DATA 10 OTTOBRE 2022
d) del provvedimento n. registro ufficiale 0175750.21-04-2022-U a firma del Dirigente di ADM, dott. Luca Turchi, avente ad oggetto “ inibizione siti di gioco non autorizzato – Art. 102 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ” - depositato in giudizio in data 7.07.2022 e non notificato alla Ricorrente – nella parte in cui si apprende che ADM ha disposto l’ordine di inibizione del sito www.gametwist.com ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.L. 14.08.2020, n. 104 anziché ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, delle legge 27.12.2006, n. 296 e relativi decreti direttoriali attuativi del 2.01.2007 e del 15.11.2017 (doc. 6);
e) della lista di siti pubblicata da ADM in data 21.04.2022 sul proprio sito web (https://www1.adm.gov.it/files_siti_inibiti/elenco_siti_inibiti.pdf), limitatamente alla parte in cui ha aggiornato – successivamente alla proposizione del ricorso - il riferimento normativo e, quindi, ha inserito il nome a dominio www.gametwist.com nell’“ Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell’art. 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 ” (doc. 7);
f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso introduttivo notificato in data 20 giugno 2022 e depositato in data 23 giugno 2022, la società ricorrente – premesso di essere iscritta nel registro delle imprese austriaco e di erogare servizi di gioco online mediante applicazioni mobili e social network senza vincita in denaro (giochi per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione o concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), nonché di essere titolare del dominio internet www.gametwist.com (“GameTwist”), consistente in un sito web di giochi online per cui non sono previste né vincite in denaro né vincite di altra natura (giochi online che comprendono bingo, poker, casinò e slot machine), e di avere inoltre scoperto che in data 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche “ADM) aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale la blacklist dei siti web da oscurare per aver offerto servizi di gioco con vincite in denaro senza regolare concessione (blacklist in cui era inserito anche il sito web della ricorrente) – è insorta avverso il summenzionato elenco di siti, instando per il suo annullamento nella parte in cui esso annovera il sito della ricorrente, nonché per il risarcimento dei danni.
Espone in particolare la ricorrente che:
- al momento dell’iscrizione al sito e poi periodicamente viene offerta agli utenti, a titolo di promozione, una moneta virtuale, denominata Twist, che gli stessi utenti devono usare per giocare sui giochi offerti su GameTwist (i c.d. “Giochi Twist”);
- il numero di Twist inizialmente messi a disposizione del singolo utente allorquando si iscrive al sito può crescere (con conseguente incremento delle possibilità di gioco sulla piattaforma) mano a mano che l’utente vince, nonché in base al tempo che egli spende sulla piattaforma (più tempo sta e più Twist ottiene) e in base a bonus giornalieri subordinati sempre a tempo di gioco e risultati conseguiti, e anche in virtù della mera alea di una “ruota della fortuna” a cui l’utente, se lo vuole, può partecipare. Inoltre, ogni volta che il singolo utente esaurisce i propri Twist gratuiti (ossia quelli conseguiti in base ai risultati di gioco e al tempo di permanenza sul sito) l’utente può ricevere ulteriori Twist acquistandoli con denaro reale nell’e-shop del sito web;
- “ i Twist non hanno valore economico, non sono prelevabili o trasferibili ad altri utenti o a terzi. Sono unicamente il corrispettivo per la licenza software concessa da Funstage per i giochi messi a disposizione sul sito: gli utenti pagano per l’utilizzo del software, come avviene con qualsiasi gioco e/o servizio online disponibile sul mercato ” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo);
- “ lo scorso aprile 2022, stante il calo repentino degli utenti connessi a GameTwist, Funstage ha appreso, tramite la consultazione della lista pubblicata in data 21.04.2022 sul sito internet https://www1.adm.gov.it/files_siti_inibiti/elenco_siti_inibiti.pdf, che nuovamente ADM aveva inserito GameTwist nella lista di siti web che offrono servizi di gioco con vincite in denaro senza regolare concessione. Alla data di redazione del presente ricorso, l’accesso a GameTwist rimane oscurato essendo stato incluso nella blacklist pubblicata sul sito di ADM in data 21.04.2022 (ancora vigente) ” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Poste tali premesse in fatto, il ricorso introduttivo – con cui parte ricorrente impugna il solo elenco di siti web pubblicato da ADM in data 21 aprile 2022 “ ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge 27.12.2006, n. 296 ” – è affidato ai due seguenti motivi:
(i) primo motivo : illegittimità dell’elenco impugnato per essersi quest’ultimo testualmente basato su una disposizione di legge ( id est l’art. 1, commi 50 e 50-bis della legge n. 296 del 2006) che anzitutto è stata abrogata e sostituita da una diversa disposizione di legge ( id est l’art. 102, comma 3, del d.l. n. 104 del 14 agosto 2020) con conseguente carenza totale di potere, e che comunque – quand’anche applicabile al caso de quo – giammai facoltizzerebbe ADM ad oscurare il sito della ricorrente. Ciò in quanto il summenzionato art. 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296 del 2006, testualmente richiamato dall’elenco di siti impugnato (in attuazione del quale è poi intervenuto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2007) – pur prevedendo il potere di “oscuramento siti” di cui si controverte – lo contempla però soltanto per la “ rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo ”. In sintesi, la tesi di parte ricorrente è che soltanto i giochi online che attribuiscono “ vincite in denaro ” sono “giochi pubblici” abbisognevoli di preventiva autorizzazione amministrativa, sicchè soltanto i siti che promuovono tali giochi possono essere oscurati da ADM, mentre non altrettanto può dirsi per i siti – come per l’appunto quello della ricorrente – che promuovono giochi senza vincite in denaro;
(ii) secondo motivo : illegittimità dell’elenco impugnato per violazione del principio del contraddittorio, atteso che l’atto impugnato non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né da qualsiasi altra garanzia procedimentale che permettesse alla ricorrente di illustrare meglio le modalità di funzionamento del proprio sito web.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ADM si sono ritualmente costituite in giudizio, entrambe instando per la reiezione del gravame.
All’atto della costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate (avvenuta con memorie depositate nelle date del 4