TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-06-21, n. 202208274
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 08274/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6880 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
- Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82 del 1991, non costituito in giudizio;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’8 aprile 2021, notificato in data 10 maggio 2021, emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, con cui è stata deliberata la -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, la delibera adottata dalla Commissione Centrale in data 8 -OMISSIS-) con-OMISSIS-del ricorrente.
Al riguardo, l’istante ha rappresentato quanto segue:
- di essere stato inserito in un -OMISSIS-” di -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-.
Ciò premesso, avverso tale ultima deliberazione, l’istante ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.m. 161/2004.
La -OMISSIS-, senza tenere nella debita considerazione-OMISSIS-
In particolare, nel provvedimento impugnato, la Commissione richiama un -OMISSIS-, ritenendolo prevalente rispetto agli altri pareri negativi espressi nel 2020 che ad esso sono seguiti, senza fornire una adeguata motivazione sul punto;
2) violazione e/o falsa applicazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 quater L. 15 marzo 1991 n. 82; carenza di motivazione.
La Commissione ha posto in essere una -OMISSIS-, non esplicitando in maniera adeguata le ragioni che l’hanno indotta a sacrificare uno dei diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati della persona, quale la vita e l’integrità psico-fisica;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; dell’art. 6, comma 2, CEDU; degli artt. 3 e 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
La Commissione non ha operato un -OMISSIS-; quest’ultimo – seppur corollario del canone di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) – -OMISSIS-.
La decisione assunta dalla Commissione si pone, altresì̀, in contrasto con l’art. 6, comma 2, CEDU. Invero, la Commissione si è determinata per -OMISSIS-;
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 27 e 29 Costituzione.
La decisione assunta dalla Commissione si pone in contrasto con l’art. 2 della Costituzione dal quale possono essere desunti il diritto alla vita ed all’integrità psico-fisica e con l’art. 29 Cost. in quanto si riflette altresì sull’intero nucleo familiare del ricorrente.
Emerge altresì una evidente violazione dell’art. 27 Cost., avendo la Commissione ritenuto il ricorrente colpevole, pur in assenza di una sentenza di condanna per i fatti richiamati;
5) eccesso di potere per illogicità manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria.
Il provvedimento in contestazione risulta, poi, viziato da illogicità e contraddittorietà e adottato all’esito di un’istruttoria carente;
6) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
L’illegittimità del provvedimento impugnato emerge, inoltre, dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento con cui la Commissione Centrale ha disposto -OMISSIS-
Con -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare monocratica e sospesi gli effetti del provvedimento impugnato, fino alla data della trattazione collegiale della domanda cautelare.
Nelle more, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per resistere al ricorso.
Con -OMISSIS- è stata fissata, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 5 ottobre 2021 in attesa della declassificazione di documentazione riservata da parte del Ministero dell’Interno, previo accoglimento nelle more della domanda cautelare.
Con memoria, il Ministero dell’Interno ha evidenziato, in particolare, come il r-OMISSIS-; altresì, l’amministrazione ha evidenziato la sua assoluta riluttanza a prendere nella dovuta considerazione le plurime diffide comminategli dalla Commissione Centrale, così denotando una sostanziale inaffidabilità del soggetto non compatibile con il mantenimento del programma speciale di protezione.
Per quanto riguarda le esigenze di sicurezza del ricorrente, la sua posizione è stata comunque segnalata agli organi territoriali competenti per l’adozione delle misure di protezione “ordinarie”, adeguate al livello di rischio a cui è esposto.
Da ultimo, il ricorrente ha depositato memoria con cui, nell’insistere per l’accoglimento dell’impugnativa, ha sottolineato non solo come lo stesso non sia mai -OMISSIS-nonché l’inadeguatezza delle ordinarie misure di protezione, come peraltro evidenziato dalla DNAA con nota del 22 dicembre 2020.
Con ordinanza -OMISSIS-è stata fissata l'udienza pubblica per la definizione della controversia, previa conferma dell’accoglimento, nelle more, della domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2022, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, evidenzia il Collegio che i fatti