TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-16, n. 202101200
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 01200/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2012, proposto da
A D L, rappresentata e difesa dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo-Uff. Trattamento Economico di Attività, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 809375MF/12/461-1/4397-2010 del 5 marzo 2012, a firma del Capo servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente ad oggetto recupero somme corrisposte in eccesso alla ricorrente;
- dell'atto dispositivo n. 15664/DS del 13 maggio 2011, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la revoca ed il recupero del premio semestrale previsto dall'art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574, dell'importo di Euro 1. 779,28, attribuito alla ricorrente con atto dispositivo n. 20143 datato 19.05.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la Sig.ra De Luca Alessia, Capitano dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Interregionale "Culqualber" di Messina all’epoca di proposizione del ricorso, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la revoca ed il recupero del premio di fine ferma previsto dall’art. 38, Legge 574/1980, riconosciutole nel 2006.
Premette la ricorrente di aver prestato servizio in qualità di ufficiale in ferma prefissata e di essere transitata dal 25 agosto 2004 in servizio permanente effettivo a disposizione del Comando presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma.
Con atto dispositivo n. 20143 in data 19.05.2006 le era stato riconosciuto il c.d. premio di congedamento previsto dall'art. 38 della legge n. 574 del 1980 per l’importo lordo di Euro 1.779,28, ma con il provvedimento impugnato in questa sede, l’Amministrazione Militare ha disposto il recupero delle somme precedentemente erogate, sull’assunto che “"l'interessato, al termine della prima ferma volontaria, non è stato ammesso ad ulteriore ferma di anni uno”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2948 n. 5 cod. civ., deducendo nel merito la violazione dell’art. 38, comma 2, L. n. 574/1980, che espressamente prevede quali unici motivi ostativi alla concedibilità del premio di cui trattasi “motivi disciplinari” o “scarso rendimento”; ha lamentato inoltre la violazione degli artt. 24 e 28 del d.lgs. 8.5.2001, n. 215, quale normativa di riferimento per l’equiparazione dello stato giuridico e trattamento economico degli ufficiali in ferma prefissata con gli ufficiali di complemento e, ancora, violazione del