TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2020-09-15, n. 202000447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2020-09-15, n. 202000447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000447
Data del deposito : 15 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2020

N. 02093/2014 REG.RIC.

N. 00447/2020 REG.PROV.PRES.

N. 02093/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2014, proposto da
A M, rappresentata e difesa dagli avvocati M T, A G, B I T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Firenze, via A. Giacomini 28;

contro

Questura di Lucca in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto, notificato in data 05.09.2014, con cui il Questore della Provincia di Lucca, prot. /2014 cat. 11E/P.A.S.I., ha respinto l'istanza ex art. 88 TULPS con cui il ricorrente ha richiesto il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l'attività di trasmissione dati in favore della Soc. Mistral Leisure STD con sede a Malta da svolgersi nei locali siti in Viareggio, alla via Aurelia Nord n. 221, diffidandola al contempo dall'intraprendere tale attività ed ordinandole la cessazione se intrapresa;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, successivi, connessi, conseguenti e/o consequenziali a quelli di cui sopra, allo stato ancora ignoti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 dicembre 2014;

Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., in data 17/12/2019, e che lo stesso è stato ricevuto dalla parte ricorrente in pari data;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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