TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-09-05, n. 201601735
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Pubblicato il 05/09/2016
N. 01735/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2015, proposto da:
Francesco Antonio Bulzomi', rappresentato e difeso dall'avvocato G B C.F. BLLGPP65B08C710V, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto decisorio n 1378/11 emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero resistente all’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. 1378 del 3/9/2011, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, notificato al Ministero in data 2/11/2012, quanto alle somme ivi riconosciute.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6 dell'art. 3 della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione: dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.
Nonostante la notifica del decreto n. 1378/2011 in forma esecutiva, avvenuta in data 2/11/2012, l’Amministrazione è rimasta inerte, non effettuando alcun pagamento in favore della parte ricorrente, ma neppure proponendo ricorso per Cassazione: sotto tale profilo, quale prova dell’assenza di impugnazione, la parte ha depositato la relativa attestazione della competente cancelleria, apposta in calce al decreto.
La domanda proposta da parte ricorrente merita, quindi, accoglimento e deve essere conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento:
- della sorte capitale indicata € 11.580,00, nonché degli interessi legali dalla notifica della domanda fino al saldo;
- delle ulteriori spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, assumendo come riferimento i parametri dettati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 per le esecuzioni mobiliari, dimidiati in ragione della serialità e semplicità dei ricorsi per l’ottemperanza dei decreti ex l. 89/2001.
Alla odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente ha depositato copia della dichiarazione resa dal medesimo ai sensi delll’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trasmessa via pec alla Corte d’Appello di Catanzaro in data 23/6/2016. Il Ministero darà quindi integrale esecuzione al giudicato de quo, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi decorrente dalla trasmissione via pec della dichiarazione.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del c.8 art. 5 sexies l. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.