TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-05-06, n. 201009950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-05-06, n. 201009950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201009950
Data del deposito : 6 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11668/2005 REG.RIC.

N. 09950/2010 REG.SEN.

N. 11668/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11668 del 2005, proposto da:
S A A, A L, C G, C F, C V, C C, C A, D D G, E B, L V, M R, M A, P M e S P, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti A B e Paolo D'Urbano, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo D'Urbano in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. P P, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Codacons, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEI BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 300 E 150 LICENZE TAXI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il proposto ricorso gli odierni quattordici ricorrenti, tutti iscritti al ruolo regionale per l’esercizio dell’attività di tassista, impugnano sia il bando di concorso per l’assegnazione di n. 300 licenze di taxi, in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 agosto 2005 che il bando di concorso per l’assegnazione di n. 150 licenze di taxi, in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30 agosto 2005 nonché le rispettive determinazioni regionali n. 1391 del 4 agosto 2005 e n. 1395 del 5 agosto 2005 recanti l’approvazione degli atti per l’assegnazione delle licenze taxi di cui è questione.

I bandi di cui trattasi sono impugnati in parte qua , lamentando infatti gli odierni ricorrenti l’illegittimo inserimento negli stessi di clausole asseritamente lesive comportanti, ove applicate, la loro esclusione. In particolare, le prescrizioni del bando che i ricorrenti affermano essere illegittime sono quella che impone, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, il possesso della licenza media inferiore e quella che impone, ai medesimi fini, il requisito di non aver mai trasferito licenze taxi.

A sostegno del proposto ricorso deducono violazione e falsa applicazione della legge n. 1859 del 1962, relativa alla scuola dell’obbligo e della legge n. 21 del 1992.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione comunale affermando preliminarmente l’inammissibilità del proposto ricorso e comunque affermandone la infondatezza nel merito. Negli stessi sensi ha svolto le sue difese il Codacons, con intervento ad opponendum.

Con successivi motivi aggiunti solo quattro degli originari ricorrenti, per quanto in atti del presente giudizio, hanno con motivi aggiunti impugnato le successive determinazioni dirigenziali recanti approvazione dell’elenco degli esclusi dal concorso.

Il ricorso è inammissibile.

Come si è esposto nella narrativa che precede, si è in presenza di un ricorso ad un tempo collettivo, poiché proposto da 14 ricorrenti, e cumulativo, poiché rivolto avverso due distinti bandi di concorso. Peraltro, solo quattro degli originari ricorrenti hanno gravato con motivi aggiunti successivi atti lesivi della resistente Amministrazione comunale, in pratica la loro effettiva esclusione dal concorso. E deducono a sostegno del ricorso, come pure si è ricordato, due distinte censure riferite a due clausole di concorso, presenti in entrambi gli atti, che prevedono due distinti requisiti il cui possesso è richiesto ai fini della stessa ammissione al concorso. Il tutto senza che gli stessi ricorrenti chiariscano quale delle preclusioni asseritamente illegittime interessa ciascuno di loro e se in una o in entrambe le procedure.In altri termini, l’accoglimento dell’un motivo di ricorso pregiudicherebbe alcuni dei ricorrenti in possesso, ad esempio, del requisito la cui previsione è da altri contestata come condizione di ammissione al concorso stesso. A testimoniare la conflittualità delle posizioni e la intrinseca contraddittorietà del proposto ricorso collettivo vi è la circostanza, segnalata dalla resistente Amministrazione, per cui uno dei ricorrenti (Siracusa) ha poi ottenuto la licenza taxi di cui è questione. Alcuni altri con separato ricorso hanno impugnato l’esclusione disposta per aver gli stessi in precedenza trasferito la licenza di cui erano titolari. Non senza dimenticare come i motivi aggiunti di cui al presente ricorso risultano riferiti a quattro degli originari ricorrenti, ma la relativa procura è sottoscritta da sette di essi.

Orbene, com’è noto, nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo occorre, oltre al requisito negativo dell'assenza di conflitti di interessi, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi, sì da poter ragionevolmente considerare la pluralità di ricorrenti come un'unica parte processuale, seppure soggettivamente complessa (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 febbraio 2010 , n. 3119). Come di recente ribadito da Cons. di Stato, VI Sezione, 6 aprile 2009, n. 2127, la presentazione di un gravame da parte di una pluralità di ricorrenti (in posizioni, peraltro, potenzialmente configgenti fra loro), che non specifichino, come nel caso in esame, le singole e concrete posizioni legittimanti e i presupposti dell'azione, priva il giudice della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata dai singoli (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 301).

Di qui la già affermata inammissibilità del ricorso collettivo originario.

L’inammissibilità va affermata anche con riguardo ai proposti motivi aggiunti. Trattandosi, infatti, di esclusioni disposte sulla scorta della puntuale applicazione di prescrizioni recate dai bandi di cui trattasi, prescrizioni oramai intangibili per essere appunto inammissibile il ricorso collettivo avverso di esse rivolto, i relativi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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