TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400342
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00342/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da
U M, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rionero in Vulture, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente Amministrazione intimata, in ordine all'istanza del ricorrente ex art. 5 n. 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 15/4/2024, il deducente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rionero in Vulture in ordine all’istanza di accesso civico – formulata, in data 29/2/2024, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 - avente ad oggetto “ dati e informazioni (di cui al predetto art. 15 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33) relativi a tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dal vs. Ente nell'anno 2023 soggetti all'obbligo di pubblicazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
”, ciò sul presupposto della “ omessa pubblicazione sul vs. sito web nella sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dati relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza relativi all’anno 2023 ”.

2. Il Comune di Rionero in Vulture, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 26/6/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

L'accesso civico - come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 2/8/2019, n. 5502;
id. 6/4/2020, n. 2309;
id. 4/1/2021, n. 60;
ad. plen., 2/4/2020, n. 10) - è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione della richiesta. Esso ha lo scopo di consentire una pubblicità integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini (al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di favorire un preventivo contrasto alla corruzione) e, concretamente, si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.

Da tale univoco e consolidato inquadramento discende che la richiesta ostensiva in esame – che il Collegio ritiene non sia connotata in termini emulativi o eccedentari – merita accoglimento, avendo ad oggetto dati, informazioni e documenti destinati a pubblicità ope legis ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013 (“ le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi [amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché] di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto [di lavoro,] di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
”) e, dunque, accessibili de plano ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del medesimo decreto (“ L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ”.

Né, rispetto a tali dati, informazioni e documenti vi è evidenza agli atti - anche a motivo del contegno processuale dell’Amministrazione intimata - dell’eventuale esistenza di alcuna delle contrarie ragioni di interesse pubblico o privato contemplate dall'art. 5- bis , commi 1 e 2, del D.lgs. n. 33/2013.

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, pertanto, va ordinato alla Comune di Rionero in Vulture di pubblicare, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, i dati, le informazioni e i documenti di cui all’istanza in data 29/2/2024 e a comunicare al ricorrente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale, secondo quanto disposto dall’art. 5, co. 6, del D.lgs.33/2013

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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