TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200443
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00443/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Furreddu, Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale di Forli' – Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della DETERMINAZIONE N. -OMISSIS- DI PROT. del 03.03.2020 notificata a mani in data 05.03.2020 al ricorrente, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di Corpo della “Consegna” di giorni due inflitto con provvedimento n. -OMISSIS- di prot. della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- in data 18.12.2019 per avere il “Maresciallo Maggiore addetto alla Stazione Carabinieri capoluogo, libero dal servizio e per più giorni nelle stagioni estive 2017, 2018 e 2019 svolto l’attività non autorizzata di Disk Jockey presso uno stabilimento balneare ubicato nel Comune di -OMISSIS-, ricadente nella giurisdizione del reparto di appartenenza e, pertanto, suscettibile di essere sottoposto a controlli di polizia, utilizzando, peraltro, due profili di social network non riportanti il suo nome reale, ma direttamente e palesemente a lui riconducibili, per pubblicare diverse fotografie che lo ritraevano intendo a svolgere la predetta attività”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale di Forli' – Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso Comando Stazione CC di -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento seguente :
a). DETERMINAZIONE N. -OMISSIS- DI PROT. del 03.03.2020 notificata a mani in data 05.03.2020, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di Corpo della “Consegna” di giorni due inflitta con provvedimento n. -OMISSIS- di prot. della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- in data 18.12.2019 per avere il “Maresciallo Maggiore addetto alla Stazione Carabinieri capoluogo, libero dal servizio e per più giorni nelle stagioni estive 2017, 2018 e 2019 svolto l’attività non autorizzata di Disk Jockey presso uno stabilimento balneare ubicato nel Comune di -OMISSIS-, ricadente nella giurisdizione del reparto di appartenenza e, pertanto, suscettibile di essere sottoposto a controlli di polizia, utilizzando, peraltro, due profili di social network non riportanti il suo nome reale, ma direttamente e palesemente a lui riconducibili, per pubblicare diverse fotografie che lo ritraevano intento a svolgere la predetta attività”.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione di legge dell’art. 1370 del D.lgs 66/2010 e correlati eccesso di potere, mancanza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della stessa rispetto agli atti del procedimento nel loro complesso, motivazione apparente e/o motivazione presente ma solo formalmente ovvero priva di sostanza.
2). Violazione di legge degli artt. 1355, 1358 e ss. del D.lgs 66/2010 e per eccesso di potere, mancanza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della stessa rispetto agli atti del procedimento nel loro complesso, motivazione apparente e/o motivazione presente ma solo formalmente ovvero priva di sostanza, atteso il palese travisamento dei fatti.
3). Eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per evidente contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti e per sviamento di potere, mancanza di motivazione, illogicità e irragionevolezza della stessa rispetto agli atti del procedimento nel loro complesso, motivazione apparente e/o motivazione presente ma solo formalmente ovvero priva di sostanza.
La Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale di Forli' – Cesena – si costituisce in data 29.6.2020 per resistere al ricorso.
I). Giova richiamare gli eventi in fatto.
In data 21 settembre 2012 il ricorrente comunicava al Comando di Corpo, ai sensi della circolare del Ministero della Difesa nr. M-D GMIL_04_0396572 Circ. /III/9^/5^ del 31 luglio 2008 punto 7 lettera E (Attività artistiche, culturali e ricreative), che intendeva “intraprendere saltuaria attività di DJ, senza scopo di lucro (e quindi per il solo scopo di esprimere la propria personalità artistica) e libero dal servizio.
Il comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” SM – Ufficio Personale comunicava al ricorrente con lettera datata 5 novembre 2012 Nr.-OMISSIS- di prot. che: per l’esercizio dell’attività di Disc Jockey, ai sensi della predetta circolare, non era necessaria autorizzazione, limitandosi a raccomandare l’osservanza di opportuni accorgimenti al fine di evitare controindicazioni, riguardo l’esibizione in locali pubblici soggetti a controllo di polizia, affinché non si profilino circostanze che potrebbero riverberarsi sull’immagine e prestigio dell’Istituzione.
Al riguardo, in punto di fatto, il ricorrente sostiene che - poiché nel suo fascicolo è presente la comunicazione del Comando Legione “Emilia Romagna” nr.-OMISSIS- di prot. del 05 novembre 2012 - detto documento deve intendersi noto anche al Comando di attuale appartenenza che avrebbe potuto avanzare richieste di