TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201901657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201901657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901657
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2019

N. 01657/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01216/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

e la piena esecuzione della sentenza pronunciata dal TAR della Toscana, sez. I, -OMISSIS-, sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

All’esito di un complesso contenzioso (che vedeva l’accoglimento di due precedenti ricorsi proposti dall’interessato), la Sezione, con la sentenza -OMISSIS-, accoglieva il ricorso R.G. -OMISSIS- proposto dal ricorrente (Generale di Brigata più volte utilizzato in teatri operativi, affetto da eteroplasia polmonare del lobo superiore sinistro) ed annullava il decreto 22 ottobre 2014, pos -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza tendente ad ottenere la speciale elargizione prevista dall’art. 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), accertando il conseguente obbligo del Ministero della Difesa di rilasciare il provvedimento di accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione;
la sentenza era successivamente confermata da Cons. Stato sez. IV, -OMISSIS-, che respingeva tutti gli appelli proposti dal Ministero della Difesa e chiudeva il complesso contenzioso.

Nel frattempo, era intervenuto il provvedimento -OMISSIS-del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa che aveva concesso al ricorrente la speciale elargizione prevista dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, quantificando nella somma di € 136.939,00.

Con istanza dd. 9 novembre 2016, il ricorrente chiedeva altresì la corresponsione degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di speciale elargizione ex art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, dalla data della richiesta (5 novembre 2009), alla data di effettiva corresponsione delle relative somme, oltre ad ulteriori benefici che in questa sede non rilevano;
l’istanza era respinta dalla nota -OMISSIS-del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa che riteneva la somma liquidata pienamente esecutiva del dispositivo della sentenza della Sezione <<che nulla ..(aveva) disposto in ordine alla liquidazione degli interessi legali>>.

Non ritenendo l’attività di esecuzione pienamente satisfattiva degli obblighi di esecuzione nascenti dalla sentenza (secondo i profili più oltre specificati), il ricorrente presentava pertanto il presente ricorso chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente controdeducendo sul merito del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In via preliminare, deve rilevarsi come, nella fattispecie, sussista la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 1° comma c.p.a., trattandosi dell’esecuzione di una sentenza confermata <<in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado>>.

Per quello che riguarda gli interessi legali richiesti dal ricorrente, a partire dalla data della richiesta (5 novembre 2009) della speciale elargizione ex art. 1079 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e fino all’effettiva corresponsione delle relative somme, la Sezione deve rilevare come si tratti di richiesta evidentemente fondata sotto tutti i profili.

Sicuramente la detta richiesta non trova, infatti, ostacolo nel fatto che la sentenza -OMISSIS- della Sezione non recasse una specificazione espressa dell’obbligo di corrispondere gli interessi, trattandosi, con tutta evidenza, di obbligazione legale derivante dal ritardo nella corresponsione di somme di denaro.

Completamente estraneo alla problematica che ci occupa risulta poi il riferimento (contenuto nel rapporto dell’Amministrazione) alla previsione dell’art. 8 della l. 20 ottobre 1990, n. 302 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) che si limita a prevedere la rivalutazione dell’indennità e non esclude per nulla l’obbligo di corresponsione degli interessi legali, in ipotesi di ritardo nella corresponsione di quanto dovuto.

Del pari irrilevante, risulta poi il riferimento alla previsione di cui all’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994, n. 724 che si riferisce agli <<emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, …spettanti ai dipendenti pubblici … in attività di servizio o in quiescenza>>
e non può pertanto trovare applicazione con riferimento ad indennità, come la speciale elargizione che ci occupa, la cui concessione non deriva dal rapporto di servizio, essendo riportata a speciali presupposti (in buona sostanza, l’esposizione a determinate sostanze) che possono verificarsi anche in capo a soggetti privati (art. 1079, 2° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) ed in assenza di un rapporto di servizio con l’Amministrazione militare.

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Difesa di corrispondere al ricorrente gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di elargizione ex art. 1079, 2° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, a partire dalla data della richiesta (5 novembre 2009) e fino all’effettiva corresponsione delle relative somme.

A partire dalla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, gli interessi legali devono poi essere corrisposti nella misura prevista dall’art. 1284, 3° comma c.c. e quindi in misura <<pari a quell(a) previst(a) dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>.

Al Ministero della Difesa va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione al ricorrente delle somme sopra indicate.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Firenze (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato la possibilità di applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo <<anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c.>>
(Cons. Stato, ad plen. 25 giugno 2014 n. 15;
sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 24 gennaio 2013 n. 79;
27 giugno 2012 n. 1299).

In considerazione dell’ammontare della somma dovuta dall’Amministrazione intimata, la Sezione ritiene poi equo determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 30,00 (trenta/00), per giorno di ritardo;
il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato ex art. 114, 3° comma lett. e) del c.p.a. nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta <<che determina un definitivo trasferimento del munus , rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento>>
(in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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