TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-05-24, n. 201906455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-05-24, n. 201906455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906455
Data del deposito : 24 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2019

N. 06455/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07139/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7139 del 2018, proposto da Talete spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L G T, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;

contro

Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
ATO 1 Lazio nord-Viterbo, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comuni di Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità

della delibera del 1° dicembre 2017, emessa da Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, di scioglimento ed estinzione in via anticipata del contratto di servizio del 26 maggio 2003, avente ad oggetto la gestione e la fornitura del servizio di fognatura e depurazione ai Comuni di Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano, a decorrere dal 31 dicembre 2017, e l’affidamento del cennato servizio a Talete spa, a far data dal 1° gennaio 2018, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con atto del 1° dicembre 2017 Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, società costituita dalla Provincia di Viterbo e dai Comuni di Montefiascone, Bolsena, Marta, Grotte di Castro, Valentano, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Capodimonte e Bagnoregio, gestore del servizio di fognatura e depurazione nei territori dei predetti Comuni, deliberava, tra l’altro, di sciogliere ed estinguere in via anticipata il relativo contratto di servizio del 26 maggio 2003 in essere con i suddetti Enti, a decorrere dal 31 dicembre 2017, nonchè di affidare il cennato servizio a Talete spa, società in house, designata quale gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio di competenza della ATO 1 Lazio nord-Viterbo, costituita dai Comuni ivi ricadenti, a far data dal 1° gennaio 2018.

Talete spa impugnava la menzionata delibera, deducendone la nullità, ex art.21 septies della Legge n.241 del 1990 e comunque l’illegittimità per violazione degli artt.124 e ss., 147 e ss. del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’atto integrativo per la gestione del sistema idrico integrato dell’11 marzo 2006, dell’atto di indirizzo n.28 del 5 luglio 2006 di approvazione del piano d’ambito, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di presupposti e di istruttoria, del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, sproporzione e abnormità, dello sviamento.

Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame;
la predetta Società con successiva memoria deduceva in rito l’inammissibilità dell’impugnativa, per contrasto col giudicato di cui alla decisione Cons. Stato, VI, n.2913 del 2017, attinente alla conferma dell’obbligo dei Comuni interessati di trasferire a Talete spa, quale gestore unico, i beni e le infrastrutture comprese nel sistema idrico integrato, per difetto di legittimazione e di interesse, trattandosi di atto non provvedimentale e per la mancata impugnativa degli atti con i quali i Comuni decidevano di trasferire le suddette infrastrutture a Talete spa, nel merito la sua infondatezza.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Parimenti si costituiva in giudizio la Regione Lazio;
il Soggetto pubblico con nota difensiva deduceva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo impugnato un atto estraneo alla Regione, e ribadiva nel merito l’obbligo delle Amministrazioni locali di trasferire impianti e infrastrutture al gestore unico Talete spa, segnalano poi che, in tema di affidamento del servizio in argomento, era necessario coinvolgere l’ATO 1 Lazio nord-Viterbo.

Con foglio di replica la ricorrente ribatteva, oltre che nel merito, anche alle eccezioni di rito di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, facendo presente che il contenzioso definito con la sentenza Cons. Stato, VI, n.2913 del 2017 era differente da quello in esame, trattandosi del trasferimento delle infrastrutture e non del servizio, che l’atto impugnato era comunque lesivo, intendendo attribuirle la gestione del servizio medesimo, che le decisioni comunali di trasferire le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato erano oggetto di altri contenziosi.

Seguivano le repliche di Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa.

Nell’udienza del 27 febbraio 2019, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio reputa il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, con assorbimento, per carenza di rilevanza, di tutte le altre questioni di rito sollevate.

Trattasi invero di vicenda meramente negoziale, coinvolgente le relative parti dell’accordo di gestione ed erogazione del servizio, ovvero, da un lato Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa, preesistente gestore, dall’altro i Comuni beneficiari, e un soggetto terzo Talete spa, società in house, designata quale gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio di competenza della ATO 1 Lazio nord-Viterbo, alla quale Comunità di Bacino Lago di Bolsena spa intenderebbe affidare, in sua sostituzione, il predetto servizio a favore dei suindicati Comuni.

Va infatti evidenziato al riguardo che il suddetto contratto di servizio deve essere preceduto da un formale provvedimento di assegnazione della gestione e della fornitura ai Comuni e che l’Autorità competente sul punto è individuata nell’ATO 1 Lazio nord-Viterbo, ex art.172 del D.Lgs. n.152 del 2006 (cfr., tra le altre, TAR Lombardia-Brescia, II, n.239 del 2014).

E’ stata introdotta in altri termini una vicenda contenziosa di natura contrattuale, con l’intento di Talete spa di frapporsi alla sostituzione del gestore esistente nel rapporto di servizio in argomento;
la suddetta vicenda presenta il coinvolgimento forzoso, ad opera di una delle parti, di un soggetto terzo, Talete spa appunto, che, seppure designato quale gestore unico del servizio idrico integrato, era estraneo al contratto di servizio del 26 maggio 2003 in essere;
il contratto de quo in ogni caso accede necessariamente ex lege ad un presupposto atto autoritativo del summenzionato Ente di governo d’ambito, allo stato non emesso.

Il giudizio va dunque devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. art.11 c.p.a. e già art.59 Legge n.69 del 2009, Corte Cost. n.77 del 2007).

In considerazione dei fatti di causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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