TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-07-06, n. 202107974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-07-06, n. 202107974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107974
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2021

N. 07974/2021 REG.PROV.COLL.

N. 16270/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16270 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nova Lavinium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Chinotto;

nei confronti

S M e associazione La Lente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Di Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Latium Vetus, Giacomo Castro, Dario Locatelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Rossi e Caterina Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Rossi in Roma, via Gabriele Camozzi, 9;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma – Territorio, trasmessa via PEC in data 18.10.2019, con cui è stato comunicato il “ripristino della situazione precedente al Tipo Frazionamento 26998/2017 e Tipo Mappale 307338/2017 (presentati in assenza del titolo legale di proprietà), inerente immobili siti nel Comune di Pomezia Foglio 6 Particelle 222, 78, 89”;

- di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente ed in particolar modo di:

-- ordine sospensione lavori di pavimentazioni interni al Borgo di Pratica di Mare disposto dal Comune di Pomezia con ordinanza n. 197 del 13.11.2019 comunicata con PEC in pari data;

-- comunicazione del Comune di Pomezia, datata 9.12.2019, di interruzione dei termini di sospensione previsti dall’ordinanza n. 197/2019 a causa di esigenze istruttorie;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2020,

per l'annullamento:

dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emanata dal Comune di Pomezia e notificata alla ricorrente tramite PEC del 26.2.2020;

dell'ordinanza del Comune di Pomezia, notificata tramite PEC il 2.4.2020, di sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18.2.2020, prot. 19596 ed avente ad oggetto opere di risanamento conservativo-funzionali all'accessibilità della chiesa di San Pietro Apostolo con rimodellazione della scala e pavimentazione area esterna;

di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 settembre 2020,

per l’annullamento:

- dell’ordinanza dirigenziale n. 90 del 27.07.2020 prot. 75120, notificata in pari data a mezzo PEC con la quale il Comune di Pomezia ha intimato alla ricorrente di provvedere alla rimozione del cancello di cantiere posto sul varco di ingresso al Borgo di Pratica di Mare, come asseritamente disposta da Ordinanza TAR n. 4874 del 20.7.2020, pena la perdita della proprietà o l’esecuzione in danno;

- della nota dirigenziale prot. 76321/2020 del 30.7.2020 (doc. 37), con la quale si prende atto della memoria presentata dalla ricorrente in data 23.7.2020 (acquisita agli atti del Comune con prot. 74907 del 27.7.2020 ) ma, senza nulla argomentare al riguardo, si conferma in toto l’ordinanza demolitoria n. 90 di cui sopra;

- ove possa occorrere, del verbale prot. 77042 del 31.7.2020 (munito di fotografie) di pretesa inottemperanza all’ordine demolitorio;

- della determinazione del Dirigente del settore Ambiente e Urbanistica del Comune di Pomezia n. 962 del 4.8.2020 - non notificata, ma solo menzionata in comunicazione prot. 77932 trasmessa a mezzo PEC in pari data e potuta acquisire, essa D.D., solo dall’albo pretorio comunale – con cui è stato disposto intervento di esecuzione in danno dell’ordine di rimozione del cancello di cantiere per il giorno 6.8.2020 ore 9:00, mediante affidamento dei lavori ad impresa prescelta, mediante impegno della relativa spesa siccome afferente ad “interventi indifferibili a salvaguardia della pubblica incolumità” e mediante contestuale avvio del relativo recupero a carico della ricorrente;

- del verbale di sopralluogo del 6.8.2020 e relativa istruttoria prot. 79039 (non altrimenti conosciuti, ma solo menzionati nell’avviso di cui appresso) con i quali si accerta la pretesa violazione urbanistico-edilizia di nuovo cancello provvisorio e non infisso a suolo, posto – per protezione della proprietà privata - a tergo del cancello di cantiere oggetto dell’esecuzione in danno;

- ove possa occorrere, della comunicazione di avvio del nuovo procedimento repressivo prot. 79047 del 6.8.2020, emessa e notificata in pari data a seguito del detto verbale e della relativa istruttoria e con il quale si assegnano 30 giorni per eventuali osservazioni;

- dell’ordinanza dirigenziale n. 105 del 13.8.2020, notificata in pari data a mezzo PEC diretta al solo Direttore dei Lavori con cui il Comune di Pomezia ha sospeso ex art. 21 nonies L. 241 del 1990 l’efficacia della CILA prot. 19596 del 18.2.2020 avente ad oggetto i lavori di rifacimento della chiesa interna al Borgo e contestualmente (e nuovamente) ha disposto la sospensione dei relativi lavori;

- dell’ordinanza dirigenziale n. 107 del 21.8.2020 prot. 82961, notificata in pari data a mezzo PEC, con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la rimozione del nuovo cancello provvisorio posto dalla ricorrente a tutela della proprietà privata del Borgo;

- ove possa occorrere, del verbale prot. 87308 del 3.9.2020 munito di fotografie di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di cui sopra nonché della relazione istruttoria prot. 87519 in pari data (non altrimenti conosciuta, ma solo menzionata nell’ordinanza di cui appresso);

- dell’ordinanza dirigenziale n. 110 del 3.9.2020, notificata in pari data a mezzo PEC, con la quale il Comune di Pomezia ha sospeso ex art. 21 nonies L. 241 del 1990 l’efficacia della CILA in sanatoria del nuovo cancello provvisorio (presentata dalla ricorrente in data 31.8.2020, prot. 86014 –e contestualmente ha reiterato l’ordinanza demolitoria n. 107 del 21.8.2020;

- di ogni ulteriore altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente;

e, quanto ai motivi aggiunti, depositati il 10 febbraio 2021, per l’annullamento:

dell’ordinanza dirigenziale dell'11.12.2020, notificata a mezzo PEC, con la quale il Comune di Pomezia ha intimato alla ricorrente di provvedere alla “rimozione della recinzione posta all'interno del Borgo di Pratica di Mare, tramite la riapertura degli spazi pubblici mettendo in sicurezza l'area strettamente necessaria per gli interventi sui singoli fabbricati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Pomezia, di Roma Capitale, di S M e dell’associazione La Lente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del gravame, la Nova Lavinium s.r.l., nella dichiarata qualità di proprietaria dell’intero complesso immobiliare denominato Borgo di Pratica di Mare, ha impugnato la nota dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma – Territorio, ad essa trasmessa il 18 ottobre 2019, con la quale le è stato comunicato il “ripristino della situazione precedente al Tipo Frazionamento 26998/2017 e Tipo Mappale 307338/2017 (presentati in assenza del titolo legale di proprietà), inerente immobili siti nel Comune di Pomezia Foglio 6 Particelle 222, 78, 89 ”.

Con il medesimo gravame, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti consequenziali adottati dal Comune di Pomezia e, in particolare, dell’ordine di sospensione dei lavori di pavimentazione interni al Borgo di Pratica di Mare disposto (ordinanza n. 197 del 13 novembre 2019) e della comunicazione del 9 dicembre 2019, di interruzione dei termini di sospensione previsti dall’ordinanza n. 197/2019, a causa di esigenze istruttorie.

In punto di fatto la ricorrente, richiamati gli atti traslativi a seguito dei quali essa sarebbe divenuta proprietaria dell’intero complesso immobiliare denominato Pratica di Mare, rappresenta come nel 2017, volendo avviare dei lavori di ristrutturazione che avrebbero interessato sia gli edifici sia le loro corti (ossia il “ piazzale ” del borgo), per l’esecuzione dei quali aveva necessità di far attribuire un numero di particella catastale ai detti spazi esterni, essa ha presentato all’Ufficio del catasto presso l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Comune di Pomezia, domanda di aggiornamento catastale derivante dal frazionamento e dall’attribuzione di autonoma particella alle corti interne del Borgo, identificate nell’istanza come “ strade interne ”.

Rappresenta poi come, dopo l’approvazione del frazionamento da parte dell’Ufficio del catasto, la presentazione di una C.i.l.a al Comune di Pomezia (prot. 63869), corredata dai pareri della Soprintendenza, e l’inizio dei lavori, in data 18 ottobre 2019, l’Ufficio del catasto (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio) le comunicava di aver provveduto ad “ eseguire il ripristino della situazione pregressa ai Tipi di Frazionamento (prot. 269998/2017) e Mappale (prot. 307338/2017), avendone constato la sottoscrizione in assenza di titolo legale di proprietà ”.

A seguito di tale provvedimento, il Comune di Pomezia, con ordinanza n. 197 del 13 novembre 2019, le ingiungeva la sospensione dei lavori relativi alle opere viarie all’interno del Borgo, sul presupposto che essa ricorrente fosse priva della titolarità necessaria per avere la legittimazione edilizia.

Con successivo provvedimento, ad essa comunicato il 9 dicembre 2019, il Comune interrompeva il termine di 45 giorni previsto dall’art. 14 della L.R. n. 15/2008, in quanto in attesa di documentazione proveniente da enti terzi.

Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

II. Violazione del DM Ministero delle Finanze 701/1994 – carenza del presupposto ed erroneità della motivazione – grave difetto di istruttoria. Violazione degli art. 42 e 97 della Costituzione

III. Illegittimità derivata ed anche violazione ed errata applicazione dell’art. 27 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 14 della L.R. n. 15/2008;
falsità del presupposto, erronea e carente istruttoria, erroneità della motivazione.

L’Agenzia delle Entrate, il Comune di Pomezia, Città metropolitana di Roma Capitale, costituite in giudizio hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Medesime conclusioni hanno rassegnato i controinteressati costituiti, Mengozzi Stefano e associazione La Lente, evocati in giudizio in quanto autori delle segnalazioni poste a base dei provvedimenti impugnati.

Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2020 l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora .

Con i primi motivi aggiunti la Nova Lavinium ha impugnato l’ordinanza del Comune di Pomezia, notificata il 26 febbraio 2020, con la quale l’ente locale - con riferimento ai progetti presentati dalla ricorrente a mezzo di una C.i.l.a. del 9 giugno 2016, una S.c.i.a. del 27 settembre 2016 e una C.i.l.a. del 30 giugno 2017 e considerati l’intervenuto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la propria precedente ordinanza di sospensione dei lavori e il rinvenimento di una delibera comunale del 1951, di approvazione del nuovo elenco viario di Pratica di Mare - ordinava il ripristino dello stato dei luoghi al fine di riportare il Borgo allo status quo ante i lavori di riqualificazione e riparazione delle reti tecnoclogiche passanti interrate e rifacimento delle sedi viarie, tramite il ripristino delle alberature e la rimozione del cancello posto a chiusura del varco di accesso al borgo.

Veniva, altresì impugnata l’ordinanza del Comune di Pomezia, notificata il 2 aprile 2020, di sospensione lavori di cui alla C.i.l.a. presentata il 18 febbraio 2020, prot. 19596, avente ad oggetto opere di risanamento conservativo funzionali all’accessibilità della Chiesa di San Pietro Apostolo con rimodellazione della scala e pavimentazione area esterna.

Evidenziato come anche tali provvedimenti comunali traessero origine dall’illegittimo annullamento del frazionamento operato dall’Ufficio del Catasto e dalla contestata titolarità, in capo ad essa ricorrente, della proprietà sulle aree interne al Borgo, la Nova Lavinium ha censurato i provvedimenti impugnati per illegittimità derivata (avente, a suo giudizio, effetti caducanti e non solo vizianti) con richiamo, pertanto a tutti i motivi di ricorso già articolati nel ricorso introduttivo.

La ricorrente ha poi articolato ulteriori motivi, con i quali ha individuato vizi propri dei provvedimenti sopravvenuti:

IV. Violazione dell’art 11 e 6 bis del DPR n. 380/2001 – Violazione degli artt. 71 e 76 del DPR 445/2000 – Violazione degli artt. 19 e 21 nonies della legge n. 241/1990 -Motivazione del tutto errata o carente – Eccesso di potere per difetto e travisamento del presupposto – Uso sviato del potere – Violazione dell’art. 97 Cost.;

V. Violazione art. 7 legge n. 241/1990 – Motivazione errata o del tutto carente – Eccesso di potere per falsità del presupposto – Uso sviato del potere – Violazione art. 2, 1° co., del DPR n. 31/2017- Violazione art. 97 Cost.;

VI. Violazione ed errata applicazione dell’art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008, nonché degli artt. 3, 6 bis del DPR n. 380/2001. – Uso sviato del potere;

VII. Violazione dell’art. 6 bis del DPR n. 380/2001. – Violazione del DPR n. 31/2017.

Il Comune di Pomezia e i controinteressati costituiti hanno chiesto il rigetto anche di tale gravame.

Per il rigetto ha concluso anche l’associazione Latium Vetus e i signori Giacomo Castro e Dario Locatelli, intervenuti ad opponendum.

Alla camera di consiglio del 17 luglio 2020, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza di sospensione dei lavori, che aveva nel frattempo esaurito i suoi effetti, per decorso del termine di 45 giorni dalla data della sua notificazione, e la ha accolta con riferimento all’ordinanza di ripristino, “ ad eccezione della parte in cui lo stesso impone la rimozione del cancello posto a chiusura del varco di ingresso al Borgo, atteso che lo stesso, qualificato dalla stessa ricorrente come cancello di cantiere, accede a lavori che la difesa del Comune, nell’odierna camera di consiglio, ha rappresentato essere terminati, come da sopralluogo eseguito dai tecnici comunali ”.

Con i secondi motivi aggiunti Nova Laviniun ha chiesto l’annullamento:

- dell’ordinanza dirigenziale n. 90 del 27 luglio.2020 prot. 75120, con la quale il Comune di Pomezia (richiamati il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la propria precedente ordinanza di sospensione dei lavori - il ricorso giurisdizionale avverso la quale sarebbe stato respinto dal Tar - e la rinvenuta delibera comunale del 1951) le ha intimato di provvedere alla rimozione del cancello di cantiere posto sul varco di ingresso al Borgo di Pratica di Mare;

- della nota dirigenziale prot. 76321/2020 del 30.7.2020, con la quale, preso atto della memoria presentata dalla ricorrente in data 23.7.2020 (acquisita agli atti del Comune con prot. 74907 del 27.7.2020), si è confermata l’ordinanza demolitoria n. 90;

- del verbale prot. 77042 del 31 luglio 2020 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio;

- della determinazione del Dirigente del settore Ambiente e Urbanistica del Comune di Pomezia n. 962 del 4 agosto 2020, con cui è stato disposto intervento di esecuzione in danno dell’ordine di rimozione del cancello di cantiere, mediante affidamento dei lavori ad impresa prescelta e contestuale avvio del relativo recupero a carico della ricorrente;

- del verbale di sopralluogo del 6 agosto 2020 e relativa istruttoria prot. 79039, con i quali si è accertata la pretesa violazione urbanistico-edilizia di nuovo cancello provvisorio e non infisso a suolo, posto – per protezione della proprietà privata - a tergo del cancello di cantiere oggetto dell’esecuzione in danno;

- della comunicazione di avvio del nuovo procedimento repressivo prot. 79047 del 6 agosto 2020, emessa e notificata in pari data a seguito del detto verbale e della relativa istruttoria;

- dell’ordinanza dirigenziale n. 105 del 13 agosto 2020, con cui il Comune di Pomezia ha sospeso ex art. 21 nonies L. 241 del 1990 l’efficacia della CILA prot. 19596 del 18.2.2020 avente ad oggetto i lavori di rifacimento della chiesa interna al Borgo e contestualmente ha disposto la sospensione dei relativi lavori;

- dell’ordinanza dirigenziale n. 107 del 21 agosto 2020 prot. 82961, con cui il Comune di Pomezia (richiamati i propri precedenti provvedimenti sanzionatori, l’accertata riconducibilità della proprietà del Borgo anche a soggetti terzi rispetto alla Nova Laviniun, la pendenza di un contenzioso civile in ordine alla proprietà delle sedi viarie e ritenuto, conclusivamente, che la società non avesse dimostrato la titolarità giuridica delle aree censite al catasto come enti urbani) ha ordinato la rimozione del nuovo cancello provvisorio posto dalla ricorrente a tutela della proprietà privata del Borgo;

- del verbale prot. 87308 del 3.9.2020 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di cui sopra nonché della relazione istruttoria prot. 87519 in pari data;

- dell’ordinanza dirigenziale n. 110 del 3 settembre 2020, con la quale il Comune di Pomezia ha sospeso ex art. 21 nonies L. 241 del 1990 l’efficacia della C.i.l.a. in sanatoria del nuovo cancello provvisorio (presentata dalla ricorrente in data 31.8.2020, prot. 86014 – doc. 47) e contestualmente ha reiterato l’ordinanza demolitoria n. 107 del 21 agosto 2020.

Di tali atti, come di quelli gravati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, ha domandato la sospensione.

Con il medesimo ricorso ha pure presentato una domanda di accesso, ex art. 116 c.p.a., al fine di ottenere copia della relazione istruttoria e delle fotografie relative al verbale di sopralluogo del 25.11.2019, oggetto di una istanza ex art. 25 l. 241 del 1990, formulata da essa ricorrente il 23 luglio 2020 e rimasta inevasa.

Questi i motivi di ricorso:

VIII. Motivazione del tutto errata o carente – Eccesso di potere per falsità, difetto e/o travisamento del presupposto – Uso sviato del potere – Violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) – Violazione art. 112 c.p.a. – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità - Violazione dell’art. 97 Cost (riferito all’ordinanza n. 90 del 27.07.2020 prot. 75120, con la quale il Dirigente del Comune di Pomezia ha intimato alla ricorrente di provvedere alla rimozione del cancello di cantiere posto sul varco di ingresso al Borgo di Pratica di Mare, entro tre giorni pena la perdita della proprietà o l’esecuzione in danno;
alla nota prot. 76321 del 30.7.2020 con la quale il medesimo Dirigente dichiara di prendere atto dei contenuti della diffida 23.7.2020, ma, senza nulla argomentare al riguardo, ha confermato la detta ordinanza di rimozione e al verbale prot. 77042 del 31.7.2020, munito di fotografie, di pretesa inottemperanza all’ordine demolitorio);

IX. Motivazione del tutto errata o carente – Eccesso di potere per difetto e travisamento del presupposto – Uso sviato del potere –Violazione dell’art. 97 Cost e dei criteri di efficienza ed economicità (art. 1 legge n. 241/90) – Illegittimità derivata (riferito alla Determinazione del Dirigente del settore Ambiente e Urbanistica del Comune di Latina n. 962 del 4.8.2020 (doc. 40) con cui è stato disposto intervento di esecuzione in danno dell’ordine di rimozione del cancello);

X. Violazione dell’art. 27 del DPR n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 6 bis del DPR n. 380/2001. – Violazione del DPR n. 31/2017 – Evidente contraddittorietà dell’agire amministrativo – Uso sviato del potere – Motivazione assente o carente – Violazione dell’art. 97 cost. (riferito all’ordinanza n. 105 del 13.8.2020 (doc. 43) con cui il Comune di Pomezia ha sospeso cautelativamente l’efficacia della CILA prot. 19596 del 18.2.2020 avente ad oggetto i lavori di rifacimento della chiesa interna al Borgo);

XI. Violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) – Violazione ed errata applicazione degli artt.6, 6 bis e 31 DPR n. 380/2001 e dell’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008 –- Falsità dei presupposti – Uso sviato del potere – Motivazione assente o carente – Violazione dell’art. 97 cost. (riferito al verbale di sopralluogo del 6.8.2020 e relativa istruttoria prot. 79039, all’avviso di avvio del procedimento prot. 79047 del 6.8.2020, alla conseguente ordinanza n. 107 del 21.8.2020 con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la rimozione del cancello provvisorio posto a tutela della proprietà privata del Borgo e – ove occorrer possa - quanto al verbale prot. 87308 del 3.9.2020 munito di fotografie, di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di cui sopra:

XII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 6 bis del DPR n. 380/2001. – Violazione del DPR n. 31/2017 – Evidente contraddittorietà dell’agire amministrativo – Uso sviato del potere – Motivazione assente o carente – Violazione dell’art. 97 cost. (riferito al verbale prot. 87308 del 3.9.2020 munito di fotografie di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 107 nonché della relazione istruttoria prot. 87519 in pari data, all’ordinanza dirigenziale n. 110 del 3.9.2020 (doc. 46), con la quale il Comune di Pomezia ha sospeso ex art. 21 nonies L. 241 del 1990 l’efficacia della CILA in sanatoria del nuovo cancello provvisorio (presentata dalla ricorrente in data 31.8.2020, prot. 86014) e contestualmente ha reiterato l’ordinanza demolitoria n. 107 del 21.8.2020).

Anche di tale ricorso il Comune di Pomezia, i controinteressati e gli interventori hanno chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 4874 del 6 ottobre 2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare (riproposta anche in relazione ai provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo) ravvisando, quanto all’impugnativa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, e, quanto agli ulteriori provvedimenti impugnati, l’assenza di fumus boni juris e di periculum in mora .

Con ordinanza n. 7267 del 17 dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente.

Con i terzi motivi aggiunti la Nova Lavinium ha impugnato l’ordinanza dirigenziale dell’11 dicembre 2020, con la quale il Comune di Pomezia, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento (nella quale erano state, a loro volta, ribadite le ragioni poste a base dei precedenti provvedimenti sanzionatori) le ha intimato di provvedere alla “ rimozione della recinzione posta all’interno del Borgo di Pratica di Mare, tramite la riapertura degli spazi pubblici mettendo in sicurezza l’area strettamente necessaria per gli interventi sui singoli fabbricati ”.

Avverso tale ultimo provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

XIII. Violazione ed errata applicazione dell’art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008, degli artt. 11 del d.P.R. n. 380/2001, ovvero errore nei presupposti e sviamento di potere:

XIV. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e violazione degli artt. 1, 6 e 21 del d.l. n. 42/2004 e del part.

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