TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500291
Data del deposito : 20 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01639/2014 REG.RIC.

N. 00291/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01639/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2014, proposto da:
P A P, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso C C in Lecce, Via Garibaldi 43;

contro

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento

del Decreto emesso dalla Questura di Lecce - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Porto d'Armi n. 6F/2014 - Div.PAS n. 29 del 10/06/2014 e notificato al ricorrente in data 13/06/2014 con il quale è stato disposto che "l'istanza con la quale P Paolo Angelo chiede il rinnovo del porto di fucile per uso difesa personale non è accolta" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota della Questura di Lecce - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Porto d'Armi prot. CAT. 6F/2014 del 06/05/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori C C, Grazia Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Angelo Paolo P ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Lecce gli ha negato il rinnovo del porto di fucile per difesa personale (rilasciatogli nel 2010 e rinnovatogli per gli anni 2011, 2012 e 2013), sul presupposto della non ravvisabilità di episodi tali da far ritenere sussistente la necessità attuale per il ricorrente di andare armato.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento in esame per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, per non avere l’amministrazione resistente spiegato le ragioni per le quali sarebbero venuti meno i presupposti per concedergli il rinnovo del porto d’armi rilasciatogli nel 2010 e rinnovatogli per 3 anni, atteso che dal 2010 ad oggi la sua situazione oggettiva (necessità di difendersi dagli attacchi di randagi) e soggettiva (incensuratezza e correttezza comportamentale) non è mutata;
inoltre, ha rilevato l’omesso invio da parte della Questura del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241 del 1990.

La Questura di Lecce si è costituita in giudizio evidenziando che il ricorrente è altresì titolare di licenza per porto di pistola per difesa personale rinnovatagli in data 5.3.2014, sicché le eventuali esigenze connesse alla sua difesa personale risultano già soddisfatte, con conseguente insussistenza dei presupposti per il rinnovo del porto di fucile.

Con ordinanza depositata in data 11.02.2014, la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta per difetto del periculum in mora, potendo il ricorrente nelle more del giudizio soddisfare alle proprie esigenze di difesa personale, mediante l’uso della pistola già in suo possesso.

All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti e dei documenti in atti, il ricorso va respinto stante l’infondatezza di entrambe le censure svolte dal ricorrente.

Invero, quanto al secondo motivo di ricorso (omesso corretto invio del preavviso di diniego ex art.10 bis legge 241 del 1990), si evince dagli atti che tale incombente procedimentale è stato in realtà ritualmente adempiuto dall’amministrazione resistente la quale, con missiva del 06.05.2014 (doc. 4 ricorrente) ha comunicato al ricorrente la ritenuta non accoglibilità della sua istanza per assenza dei relativi presupposti, assegnando termine di 10 giorni per formulare osservazioni, che il signor P non ha tuttavia depositato, neppure per articolare eventuali richieste di chiarimenti in ordine al contenuto dei motivi ritenuti dalla Questura ostativi al rilascio dell’autorizzazione.

Quanto ai profili motivazionali del provvedimento, si osserva che nel diniego di rinnovo del porto di fucile l’amministrazione resistente ha sul punto così statuito: “non sussistono episodi che facciano ritenere sussistente l’attualità per il richiedente di andare armato”.

Tale argomentazione ad avviso del ricorrente non sarebbe congrua in quanto negli anni precedenti, in presenza di una analoga situazione di fatto nella quale versava l’istante, la Questura aveva invece rilasciato il porto di fucile prorogandolo poi per tre anni consecutivi, così ingenerando l’affidamento che anche negli anni successivi il signor P avrebbe potuto beneficiare dei relativi rinnovi.

La tesi non può essere condivisa.

Invero, l’art. 42 del TULPSS attribuisce al Questore la facoltà di disporre il rilascio del porto d’arma lunga per ragioni di difesa personale e il Regolamento di esecuzione al TULPS assoggetta tale incombente alla verifica dei presupposti normalmente necessari per la detenzione di armi, tra i quali rientra anche la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma.

Il controllo demandato al Questore da tale disciplina – avendo come ratio quella di impedire un eccessivo proliferare delle armi in uso ai privati, limitandola ai soli casi di effettiva necessità così da evitare l’aumento dei rischi connessi alla detenzione di tali strumenti atti ad offendere - va interpretata nel senso di ritenere che il privato, per poter ottenere il porto d’arma lunga, non può limitarsi ad allegare generiche circostanze dalle quali deriverebbe un rischio astratto per la propria incolumità (come il randagismo), ma deve specificare i fatti in forza dei quali è possibile ravvisare la sussistenza di un suo concreto bisogno di detenere quella specifica arma, a maggior ragione se egli possiede anche altre armi con le quali può far fronte alle proprie esigenze di difesa.

D’altro canto, come correttamente rilevato dalla Questura nella memoria 22 luglio 2014, molti altri soggetti che vivono nella stessa zona del ricorrente sono privi del porto d’arma nonostante anche per essi valga il medesimo rischio del randagismo;
inoltre, il signor P risulta altresì titolare di una pistola attraverso la quale, quindi, egli può certamente difendersi senza avere necessariamente bisogno anche di un fucile.

Né coglie nel segno la censura concernente il cambiamento di opinione compiuto dalla Questura rispetto agli anni precedenti, atteso che il mero rilascio al ricorrente del porto di fucile per un determinato periodo di tempo, ancorché rinnovato, non può certo costituire ragione di per sé sufficiente ad ingenerare nell’istante il legittimo affidamento circa l’automatico rinnovo del titolo anche per il futuro, essendo insita nella discrezionalità che compete al Questore in questa materia la possibilità di modificare in senso più restrittivo i presupposti in fatto necessari per l’ottenimento del porto d’armi richiesto, al fine ad esempio di evitare il proliferare del possesso delle stesse in capo ai privati per uso di difesa personale.

Le oscillazioni giurisprudenziali in materia e la controvertibilità delle questioni sottese alla decisione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

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