TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500291
Data del deposito : 20 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01639/2014 REG.RIC.

N. 00291/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01639/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2014, proposto da:
P A P, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso C C in Lecce, Via Garibaldi 43;



contro

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;



per l'annullamento

del Decreto emesso dalla Questura di Lecce - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Porto d'Armi n. 6F/2014 - Div.PAS n. 29 del 10/06/2014 e notificato al ricorrente in data 13/06/2014 con il quale è stato disposto che "l'istanza con la quale P P A chiede il rinnovo del porto di fucile per uso difesa personale non è accolta" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota della Questura di Lecce - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Porto d'Armi prot. CAT. 6F/2014 del 06/05/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori C C, Grazia Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Angelo Paolo P ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Lecce gli ha negato il rinnovo del porto di fucile per difesa personale (rilasciatogli nel 2010 e rinnovatogli per gli anni 2011, 2012 e 2013), sul presupposto della non ravvisabilità di episodi tali da far ritenere sussistente la necessità attuale per il ricorrente di andare armato.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento in esame per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione, per non avere l’amministrazione resistente spiegato le ragioni per le quali sarebbero venuti meno i presupposti per concedergli il rinnovo del porto d’armi rilasciatogli nel 2010 e rinnovatogli per 3 anni, atteso che dal 2010 ad oggi la sua situazione oggettiva (necessità di difendersi dagli attacchi di randagi)

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