TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-02-02, n. 201700070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-02-02, n. 201700070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201700070
Data del deposito : 2 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2017

N. 00070/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal capitano -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e C C presso i quali ha eletto domicilio a Genova in via Assarotti 11/9;

contro

Ministero della difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

nei confronti di

capitano -O-
capitano -O-
capitano -O-

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

della determina 3.9.2016, n. 7137/14-6-11 del comando generale -O-

CON IL PRIMO RICORSO NOTIFICATO PER MOTIVI AGGIUNTI

della determina 21.10.2016, n. 7137/14.6-26 del comando generale -O-

del provvedimento 30.11.2016, n. 113/370-3-2005 del comando generale -O-

dei provvedimenti di trasferimento dei controinteressati

CON IL SECONDO RICORSO NOTIFICATO PER MOTIVI AGGIUNTI

del provvedimento 19.12.2016, n. 760/1-39-2008 T del comando legione Liguria -O-


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero della difesa

visti i decreti 206/2016 e 2/2017 del presidente del tribunale amministrativo

viste le proprie ordinanze 226/2016 e 9/2017

visti i ricorsi notificati contenenti motivi aggiunti di impugnazione

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il capitano -O- si ritenne leso dal provvedimento 3.9.2016, n. 7137/14-6-11 del comando generale -O- per il cui annullamento depositò l’atto 15.9.2016 affidato a censure in fatto e diritto.

L’amministrazione militare si costituì con memoria, chiedendo respingersi la domanda.

Con decreto 15.9.2016, n. 206 il presidente del tribunale amministrativo accolse la domanda interinale proposta dal ricorrente, e con successiva ordinanza 6.10.2016, n. 226 il tribunale accolse in parte l’istanza cautelare.

Il ministero della difesa depositò un atto il 21.12.2016.

Con successivo atto depositato il 23.12.2016 il ricorrente chiese l’annullamento delle ulteriori determinazioni assunte dall’amministrazione militare, lamentando:

IN RELAZIONE AL TRAMUTAMENTO DI SEDE

violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, degli artt. 1 e 33 comma 5 della legge 104/1992, degli artt. 3, 32 e 117 cost., dell’art. 26 della carta dei diritti fondamentali della UE e della convenzione delle nazioni unite del 13.12.2006, eccesso e sviamento di potere, difetto dell’istruttoria e della motivazione.

Violazione degli artt. 7 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, disparità di trattamento, difetto dell’istruttoria e della motivazione.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ai sensi dell’art. 97 cost. violazione dell’art. 846 del d.lvo 66 del 2010, difetto dell’istruttoria e della motivazione, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione dell’art. 981 del d.lvo 66 del 2010 in relazione all’art, 33 comma 5 della legge 104 del 1992, difetto dell’istruttoria e della motivazione, eccesso e sviamento di potere, irragionevolezza e contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

IN RELAZIONE AL DINIEGO DI PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO

Violazione dell’art. 365 del dpr 90 del 2010, difetto dell’istruttoria e della motivazione, eccesso di potere, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Con un ulteriore atto depositato il 10.1.2017, il ricorrente ha impugnato anche il provvedimento 19.12.2016, n. 760/1-39-2008 T del comando legione Liguria -O-, deducendo la violazione dell’art. 365 del dpr 90 del 2010, difetto dell’istruttoria e della motivazione, eccesso di potere, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Con decreto 10.1.2017, n. 2 il presidente del tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare.

Con ordinanza 18.1.2017, n. 9 il tribunale ha respinto le domande cautelari proposte.

1.Il tribunale può decidere con sentenza brevemente motivata, attese la completezza del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

2. Con il ricorso introduttivo l’ufficiale istante contestò la determinazione del comando generale -O- di trasferirlo da Genova alla compagnia di -O-, città distante dalla località di residenza in cui il capitano -O- aveva interesse a permanere, in quanto soggetto dedito all’assistenza di un congiunto infermo secondo quanto previsto dalla legge 104 del 1992;
con una seconda domanda veniva contestata la decisione dell’amministrazione militare di privare il ricorrente dell’alloggio di servizio.

Il collegio deve dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sulla prima istanza, in quanto il difensore del ricorrente ha dichiarato nel corso della camera di consiglio del 18 gennaio u.s. che la persona inferma è nel frattempo deceduta, sì che sono venuti meno i legittimi vincoli alla mobilità del militare.

Le questioni attinenti l’abitazione di servizio sono state riproposte con i successivi atti di impugnazione, sì che tale contendere sarà esaminato nel prosieguo.

4. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte per il rilascio dell’abitazione di servizio: all’odierna camera di consiglio il difensore dell’interessato ha dichiarato la sopravvenienza della causa estintiva del contendere, dal che la pronuncia in questione.

5. Va decisa soltanto la questione relativa alla legittimità del trasferimento di sede impugnato dall’ufficiale ricorrente.

Con il primo atto contenente i motivi aggiunti l’interessato ha infatti gravato la determina del comando generale -O- nella parte in cui ha disposto la revoca dell’originario trasferimento a -O- quale comandante la locale compagnia della forza armata, e la sua destinazione a Genova quale addetto extraorganico alla squadra gestione patrimoniale del servizio amministrativo della legione Liguria.

L’amministrazione si è in tal modo conformata al contenuto dell’ordinanza 226 del 2016, con cui il tribunale amministrativo aveva sospeso il trasferimento deliberato a carico dell’ufficiale da Genova a -O-, accogliendo con ciò i motivi con cui era stata dedotta l’urgenza del ricorrente di permanere nelle vicinanze di Genova per accudire il ricordato congiunto affetto da una malattia invalidante.

Le censure dedotte riguardano la scarsa rilevanza del ruolo affidatogli in rapporto alle competenze maturate presso il reparto di provenienza (una delle compagnie operanti nel comune di Genova), con il conseguente svilimento della professionalità acquisita, mentre altri parigrado sono stati interessati dalla turnazione ed hanno conseguito il comando di compagnie operative.

Il tribunale amministrativo non può apprezzare favorevolmente tali doglianze, in quanto appare comprensibile che il beneficio a cui il ricorrente aveva diritto non poteva comportare anche un pregiudizio per i colleghi interessati dall’avvicendamento degli incarichi nella medesima tornata. In tale contesto non può ascriversi all’amministrazione militare la scarsa valutazione delle esigenze professionali del ricorrente, posto che nell’originario piano dei trasferimenti degli ufficiali inferiori il ricorrente era destinato a fuoriuscire dalla Liguria, sì che la sua ricollocazione in regione per i motivi esposti non poteva che comportarne la destinazione ad un comando prima non coperto da alcuno.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

6. In conclusione i ricorsi sono in parte improcedibili, per altra parte è cessata la materia del contendere e per il resto essi sono infondati: le spese vanno integralmente compensate tra le parti, atteso che le originarie contestazioni mosse al primo provvedimento di trasferimento apparivano meritevoli di accoglimento, configurandosi per ciò la situazione della reciproca parziale soccombenza.

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