TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-06-21, n. 202300368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-06-21, n. 202300368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300368
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00611/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- Città di Castello, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello ha disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, “neo immesso in ruolo per la classe di concorso -OMISSIS-”, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso”;

- del provvedimento conseguenziale, di estremi ignoti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto la cancellazione dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente per la classe di concorso A046 presso l’Istituto tecnico “citato, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS- - Scienze Giuridico-Economiche, come da comunicazione e-mail in data -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli suindicati di contenuto ed estremi ignoti, compreso, per quanto possa occorrere ed in via derivata, il decreto n. -OMISSIS- a firma del Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e relativa tabella allegata denominata “Bollettino_TotaleNomine_fase4_pubblicazione”, limitatamente alla parte in cui, in luogo dell’odierno ricorrente, risulta nominato il prof. -OMISSIS- presso l’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello;

con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a voler disporre, per quanto di competenza, l’immediato reintegro in servizio dell’interessato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in -OMISSIS-:

- del provvedimento di estremi ignoti, conseguenziale al provvedimento di decadenza dal servizio prot. -OMISSIS- impugnato con ricorso principale, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto, per la seconda volta, la cancellazione dal proprio sistema informativo dell'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, per la classe di concorso A046 “Scienze Giuridico-Economiche”, presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS-, come da comunicazione e-mail del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quello suindicato di contenuto ed estremi ignoti;

con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, già richiesta con ricorso principale, a voler disporre, per quanto di competenza, l'immediato reintegro in servizio dell’interessato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente -OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello ha disposto nei confronti dello stesso, “neo immesso in ruolo per la classe di concorso -OMISSIS-”, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso”. Parte ricorrente ha, altresì, gravato i successivi atti, anche di estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto la cancellazione del prof. -OMISSIS- dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS- -Scienze Giuridico-Economiche (come da comunicazione e-mail in data -OMISSIS-), nonché il Decreto n. -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e relativa tabella allegata (denominata “Bollettino_TotaleNomine_fase4_pubblicazione”), nella parte in cui, in luogo dell’odierno ricorrente, risulta nominato il prof. -OMISSIS- presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello.

2. Emerge dagli atti di causa che l’odierno ricorrente ha svolto, a partire -OMISSIS-, l’attività di docente supplente a tempo determinato presso le scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A046 “Scienze giuridico-Economiche” (già 19/A), sottoscrivendo una pluralità di contratti a tempo determinato con quattro distinti istituti scolastici.

Nel-OMISSIS- prof. -OMISSIS- partecipava alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado bandita nella Regione Umbria con decreto dipartimentale del -OMISSIS-, risultando primo classificato nella graduatoria per la classe di concorso A046 approvata con decreto del Ministero dell’Istruzione del -OMISSIS-.

Con provvedimento n. -OMISSIS-, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Umbria individuava i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s.-OMISSIS- indicando per ciascuno, nella relativa classe di concorso o tipologia di posto, la scuola assegnata. Nella classe di concorso A046, il prof. -OMISSIS- veniva assegnato all’istituto tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, presso il quale prendeva servizio in -OMISSIS-.

Con il gravato provvedimento prot. -OMISSIS-, il Dirigente scolastico del citato Istituto tecnico disponeva la decadenza dal servizio nei confronti dell’odierno ricorrente per mancato possesso del titolo di accesso.

In particolare, nel provvedimento si evidenzia che, in base alla normativa di settore richiamata (d.m. n. 39 del 1998, d.P.R. n. 19 del 2016 e d.m. n. 259 del 2017), la laurea in Giurisprudenza “vecchio ordinamento” non conseguita entro l’anno accademico 2000-2001 (quale è quella del prof. -OMISSIS-, laureatosi l’-OMISSIS-) costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A046 solo se il piano di studi abbia contemplato corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. Di contro, nel piano di studi dell’odierno ricorrente risulta “presente solo il corso annuale di economia politica” ed “i restanti corsi di politica economica, economia aziendale e statistica economica risultano mancanti”.

3. Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha articolato cinque motivi in diritto per:

i. violazione e/o errata applicazione delle tabelle a) allegate al d.m. n. 39 del 1998, d.P.R. n. 19 del 2016 e dm 259/2017, violazione ed omessa valutazione del legittimo affidamento del ricorrente nonché della stabilizzazione degli effetti promananti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale dell’

USR

Lazio n. -OMISSIS- e dell’abilitazione conseguita, violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del canone di proporzionalità;

ii. violazione e/o erronea applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 511 del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di decadenza dal servizio, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento, arbitrarietà;

iii. incompetenza del dirigente scolastico a decretare la decadenza dal servizio del docente, violazione del principio del contrarius actus , violazione e/o erronea applicazione degli art. 402, comma 2, 406 e 513, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché degli artt. 2, comma 6, e 14, commi 3 e 4, del bando;

iv. incompetenza del dirigente scolastico ad adottare l'atto di annullamento in autotutela per violazione del principio del contrarius actus , violazione e/o erronea applicazione degli artt. 21 nonies, comma 1, 3, 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento;

v. illegittimità in via derivata del provvedimento di cancellazione dell’assunzione del ricorrente dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione nonché del decreto

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