TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-06-30, n. 202000365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-06-30, n. 202000365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000365
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2020

N. 00365/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00155/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2020, proposto da
R V, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.T.S. SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 225 del 30 agosto 2019 del Tribunale di Sassari, sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats Sardegna;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa G F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 225 del 30 agosto 2019, in accoglimento del ricorso della dott.ssa Virdis, il Tribunale di Sassari, sezione Lavoro ha:

“- Accertato e dichiarato che vi è stato da parte del datore di lavoro abuso del ricorso alla forma del contratto di collaborazione, variamente denominato in concreto, nel rapporto con R V, e che pertanto ai sensi dell’art. 69 D. Lgs 276/03 applicabile ratione temporis il rapporto di lavoro tra la Virdis e l’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe deve intendersi di natura subordinata a tempo indeterminato sin dal 5.5.1997, CON

MANSIONI E LIVELLO EGUALI A QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO FORMALE DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO PORTANTE DATA

5.8.2008;

- Accertato e dichiarato che in forza del decreto n. 32 del 6.6.2016 del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, dell’art. 44 L.R. 23/2005, dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 22.7.2008 n. 3, ma prima ancora in forza dell’art. 2112 c.c., applicabile in caso di successione fra enti pubblici od organismi di diritto pubblico, il rapporto di lavoro di R V con l’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe È CONTINUATO CON IL CESSIONARIO ASL n. 1 di Sassari E QUINDI CON ATS SARDEGNA, e la lavoratrice ha conservato tutti i diritti derivanti da detto rapporto;

- Accertato e dichiarato di conseguenza LA NULLITÀ e inefficacia della nota della ASL n. 1 di Sassari datata 17.6.2016 con cui si è comunicata alla ricorrente la decadenza dal servizio a decorrere dal 6.6.2016, qualificandola come LICENZIAMENTO NULLO, e per l’effetto CONDANNA ATS SARDEGNA A REINTEGRARE LA RICORRENTE NEL SUO POSTO DI LAVORO CON LE STESSE MANSIONI E NELLO STESSO LIVELLO SUSSISTENTI AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO,

e LA CONDANNA ALTRESÌ A PAGARE ALLA RICORRENTE UN’INDENNITÀ RISARCITORIA PARI A DODICI MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO;

- Rigettato ogni altra domanda;

- condannato ATS Sardegna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. 4.766,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.

La sentenza è stata notificata ad ATS Sardegna il 23 settembre 2019 ed è passata in giudicato il 23 ottobre 2019 ( ex art. 434 c.p.c.), con certificazione del passaggio in giudicato apposta dalla Cancelleria in data 7 febbraio 2020.

Altra copia della sentenza è stata notificata ad ATS il successivo 23 settembre 2019, munita di formula esecutiva (12 settembre 2019).

Dopo ripetuti solleciti, ATS Sardegna con determinazione n. 7582 del 14 ottobre 2019:

- disponeva il pagamento, in favore della dott.ssa R V, in data della somma di € 19.328,61 a titolo di <
indennità risarcitoria>
stabilita in sentenza dal Giudice, correlata alla riconosciuta illegittimità del licenziamento (somme percepite il 27 novembre 2019);

- le spese legali liquidate in sentenza;

-disponeva l’ inquadramento, con decorrenza retroattiva al 6.6.2016, nell’inferiore livello C profilo professionale assistente amministrativo (rispetto a quello voluto “ D” ).

Ritenendo di aver diritto ad un inquadramento superiore, analogo per mansioni e livello a quello già ottenuto, considerando non adeguato il provvedimento di reintegro dell’Amministrazione (inquadramento in “ C” ), la dipendente ha, prima, diffidato ATS (il 14 novembre 2019) a concludere l’ iter di esecuzione del giudicato in modo conforme, e, poi (non avendo ottenuto riscontro), ha promosso questo ricorso in “ottemperanza”, depositato al TAR il 10.3.2020, per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato.

In questa sede giurisdizionale la ricorrente, ritenendo non satisfattivo il provvedimento di inquadramento disposto da ATS ha chiesto :

-di dichiarare la nullità della Determinazione Dirigenziale n. 7582 del 14 ottobre 2019, per violazione del giudicato;

-di imporre l’attuazione del, già riconosciuto, diritto della ricorrente ad ottenere l’inquadramento al livello “ D2” con mansioni corrispondenti a quelle svolte, in modo coerente con la sentenza del giudice civile.

Si è costituita ATS sostenendo, essenzialmente, che

°) “ il CCNL del SSN, non contempla, di fatto, una figura professionale identica o corrispondente al precedente inquadramento D2 del

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