TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2023-04-05, n. 202300396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2023-04-05, n. 202300396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300396
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 00396/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre, 29/11;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

del decreto prot. MIPG - I SEZ/2022 n. -OMISSIS- datato 9.11.2022 e notificato al ricorrente in data 14.11.2022, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino albanese, è divenuto titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli dalla Questura di Genova per lavoro subordinato in data 30 agosto 2016.

Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, adottato ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, la Questura ha disposto la revoca del titolo di soggiorno predetto, ritenendo che lo straniero sia ascrivibile alla categoria di persone socialmente pericolose di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 159/2011.

La diagnosi di pericolosità sociale valorizza le seguenti circostanze:

a) lo straniero è stato recentemente tradotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova perché indiziato dei reati di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale, furto e violazione di domicilio commessi, fra il dicembre 2021 e il settembre 2022, ai danni della ex compagna;

b) è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con sentenza passata in giudicato in data 10 novembre 2019, per aver commesso atti persecutori nei confronti di un’altra ex fidanzata;

c) è destinatario di un provvedimento di ammonimento orale emesso dalla stessa Questura di Genova in data 30 settembre 2022.

L’interessato ha impugnato il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno con ricorso notificato il 12 gennaio 2023 e depositato il successivo 18 gennaio, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 9, t.u. imm. Difetto di istruttoria con conseguente errata, illogica ed insufficiente motivazione del provvedimento. Palese travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità”.

L’esecuzione del provvedimento di carcerazione preventiva non legittimerebbe di per sé la revoca, poiché l’Amministrazione doveva tenere conto anche del lungo periodo di soggiorno sul territorio nazionale, dell’inserimento socio-lavorativo, dell’assenza di legami con il Paese di origine e, soprattutto, delle gravi condizioni di salute dello straniero, riconosciuto -OMISSIS-con permanente inabilità lavorativa al 100%.

II) “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 10, legge 241/1990. Violazione del principio di partecipazione e del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Palese violazione dell’art 24 Cost. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost.”.

L’Amministrazione procedente avrebbe dovuto considerare che l’interessato, a causa della sua condizione di -OMISSIS-, non era in grado di comprendere il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità di fornire il proprio apporto nella fase endoprocedimentale.

III) “Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Violazione degli artt. 2, 4, 16, 38 Cost. Violazione dell’art. 8 CEDU. Violazione della convenzione OIL”.

Incidendo profondamente nella sfera privata e familiare di “una persona che non solo ha dimostrato negli anni una buona capacità di inserimento sociale ed economico, ma che è titolare di contratto di lavoro, nonostante la grave patologia -OMISSIS- dalla quale risulta affetto”, il provvedimento impugnato sarebbe irragionevole e contrario ai principi sanciti dalle rubricate disposizioni.

IV) “Violazione dell’art 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98, novellato dall’art 1 del d.lgs. 130/2020 entrato in vigore in data 22.10.2020, convertito con legge n. 173/2020 in vigore al 20.12.2020”.

L’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che, a causa delle sue condizioni di salute e dell’impossibilità di ricevere trattamenti terapeutici adeguati nel Paese di origine, il ricorrente versa in condizione di inespellibilità.

V) “Violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché dell’art. 35, d.lgs. 286/98”.

Per le ragioni indicate al motivo precedente, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.

Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’interno.

In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al ricorso, l’esponente ha prodotto una memoria e documenti che illustrano le sue condizioni di salute nonché l’intervenuta revoca della misura cautelare a seguito di remissione della querela da parte della ex compagna.

La difesa erariale ha depositato una memoria con cui controdeduce alle censure di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso messo a verbale.

Come riferito in narrativa, l’interessato contesta essenzialmente, sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, la mancanza di presupposti atti a sorreggere la valutazione di pericolosità sociale formulata nei suoi confronti e la mancata o inadeguata considerazione di una serie di elementi potenzialmente rilevanti ai fini della decisione in ordine alla revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Si rammenta preliminarmente che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Il successivo comma 7, alla lettera c), prevede che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è revocato “quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4”.

E’ consolidato il principio secondo cui i soggiornanti di lungo periodo godono di una tutela rafforzata contro l’allontanamento, poiché il diniego e la revoca del titolo di soggiorno non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato (cfr., ex multis , Corte cost., 27 marzo 2014, n. 58).

Ciò premesso, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure sollevate con il primo motivo in quanto, alla luce degli episodi di violenza commessi ai danni della ex compagna le cui dichiarazioni hanno trovato “riscontro nel referto medico e nelle annotazioni delle forze dell’ordine intervenute anche su richiesta dei vicini di casa”, la valutazione di pericolosità sociale, pur in assenza di condanna in primo grado, non appare irragionevole. La sopravvenuta remissione della querela non è ovviamente idonea ad inficiare la correttezza di tale valutazione, anche perché uno dei reati ascritti all’odierno ricorrente è procedibile d’ufficio. In ogni caso, la logicità del giudizio di pericolosità sociale trova conferma nella precedente condanna riportata dal ricorrente per aver commesso atti persecutori nei confronti di un’altra ex fidanzata la quale, come sottolineato dall’Amministrazione mediante richiamo all’ordinanza di convalida dell’arresto, versava “in una vera e propria condizione di terrore”. Con valutazione scevra da profili di illogicità, incoerenza o travisamento fattuale, pertanto, la Questura ha ritenuto che la reiterazione di simili episodi fosse espressione di un’indole violenta e di “un’assai significativa pericolosità sociale”.

L’Amministrazione, inoltre, non ha trascurato gli elementi indicati dal comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 e, sia pure con valutazione sintetica, ha escluso che gli stessi potessero rivestire la valenza predicata dalla difesa del ricorrente, stante l’assenza di significativi legami sul territorio nazionale ed in quanto la risalente presenza in Italia e lo svolgimento di un’attività lavorativa non avevano comunque dimostrato un’efficacia “socio-integrante”.

Sono stati considerati anche elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dal legislatore (la condizione di -OMISSIS- e la pratica di un’attività sportiva), tuttavia ritenuti, con motivazione non illogica, inidonei a sorreggere un’eventuale valutazione positiva nei confronti dello straniero perché “non hanno frenato i suoi istinti criminali”.

Il giudizio di pericolosità sociale, pertanto, risulta immune dai denunciati vizi di legittimità.

Le censure dedotte con gli altri motivi di ricorso non hanno pregio.

L’affermazione secondo cui la condizione di -OMISSIS- avrebbe impedito all’interessato di partecipare efficacemente al procedimento è smentita per tabulas , atteso che il provvedimento impugnato menziona, facendola oggetto di specifiche controdeduzioni, la nota del 29 ottobre 2022 con cui l’interessato aveva riscontrato la comunicazione di avvio.

Le doglianze formulate con il terzo motivo sono inammissibilmente generiche in quanto, laddove l’Amministrazione reputi che lo straniero sia socialmente pericoloso, la tutela rafforzata di cui godono i soggiornanti di lungo periodo non può ostare alla revoca del titolo di soggiorno.

Infine, lo stato di salute del ricorrente non costituisce elemento atto ad inficiare la revoca, ma potrà eventualmente costituire condizione da valutare ai fini del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno per cure mediche, previa richiesta dell’interessato.

Il ricorso, in definitiva, è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

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