TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-09-10, n. 201401088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-09-10, n. 201401088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401088
Data del deposito : 10 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00266/2013 REG.RIC.

N. 01088/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2013, proposto da:
SA NE, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, n. 120;



contro

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo' Pizzoli n.8; Regione Puglia;



- per l'annullamento

della nota prot n. 021781_12 dell’11 dicembre 2012 di diniego di permesso per costruire e del presupposto parere n. 18893 del 26 ottobre 2011, nonché

-per l’accertamento della fondatezza dell’istanza di rilascio del permesso per costruire del 30 aprile 2009,

- per il risarcimento danni derivanti dal ritardo nel provvedere e dal diniego.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione e Lorenzo Derobertis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

SA NE è proprietaria di un’area censita al catasto del Comune di Rutigliano al foglio 6, particella 1670, ricadente in zona C, zona di espansione edilizia, per la quale il PRG approvato il 31 marzo 2005 prevede la destinazione a edilizia residenziale pubblica nelle aree non edificate.

La ricorrente, infatti, dopo aver chiesto il permesso per costruire con istanza del 30 aprile 2009 e dato seguito in fase istruttoria all’invito ad integrare la produzione documentale, ha impugnato il silenzio dell’amministrazione comunale che, nonostante il preavviso di diniego, non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso.

Alla sentenza n. 1881/2012, con la quale il TAR Puglia Bari ordinava al Comune di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente, faceva seguito il provvedimento di diniego dell’11 dicembre 2012, impugnato con il ricorso in decisione per i seguenti motivi:

1) Nullità ex art. 21 septies l. 241/90. Violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Bari sezione III del 7 novembre 2012 n. 1881, in quanto il diniego, motivato con il rilievo che l’intervento edilizio sarebbe incompatibile con l’art. 33 delle NTA del PRG, sarebbe contrario al giudicato della sentenza 1881/12 con la quale il TAR, accogliendo il ricorso, nella parte motiva ha espresso dubbi sulla rigida interpretazione data dal Comune dell’art. 33 delle NTA del PRG, secondo la quale i suoli ricadenti nella zona C1 di espansione, ove non già compresi in un piano attuativo, sono destinati esclusivamente a edilizia residenziale pubblica, benché il Comune sia dotato di un piano per l’edilizia economico popolare che non comprende il suolo appartenente alla ricorrente.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta, erronea presupposizione - Sviamento di potere e di procedura: il PRG che imprime al suolo della ricorrente la destinazione ad ERP è stato adottato prima del PEEP, non dopo, come asserito dal Comune per sottrarsi al vincolo del giudicato.

3) Violazione di principi costituzionali di certezza del diritto, di tutela della proprietà privata e di libertà di iniziativa economica (articoli 42 e 41 Cost.) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della l. 865/71 - Eccesso di potere per perplessità, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà - Sviamento di potere, perché il provvedimento giustifica il diniego opposto all’istanza della ricorrente in quanto “l’amministrazione comunale ha facoltà di redigere un piano ex art. 51 della legge 865/71 includendo anche l’area di proprietà della Signora NE”, benché il Comune di Rutigliano sia dotato di PEEP e l’adozione del piano ex art. 51 sia possibile solo in mancanza di un PEEP ;

4) Violazione dei principi costituzionali di certezza del diritto, di tutela della proprietà privata e di libertà di iniziativa economica (artt. 42 e 41 Cost.) - Violazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/ 01 in relazione all’art. 33 NTA del PRG del Comune di Rutigliano e in relazione al piano di zona del Comune di Rutigliano definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24.5.2005, perché nell’interpretazione autentica dell’art. 33 NTA, data dall’amministrazione a riscontro delle osservazioni della ricorrente (recepita poi nella delibera n. 462 della Giunta regionale del 20 aprile 2004 di approvazione del PRG), si dà atto che l’individuazione di un’area come soggetta ad ERP è rinviata ad un piano di zona da adottarsi ai sensi dell’art. 35 della l. 865/71, così confermandosi che il vincolo di destinazione della aree C1 ad interventi di ERP è subordinato alla inclusione delle stesse in un PEEP, e comunque il vincolo imposto dall’art. 33 delle NTA è da ritenersi decaduto, sia per effetto del decorso del quinquennio dalla data di approvazione del PRG, sia per effetto dell’adozione del PEEP che non comprende il suolo di

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