TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300146
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 00146/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00984/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2022, proposto da
-ricorrente-, -ricorrente-, rappresentati e difesi dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P R, S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale l'accertamento del proprio diritto ai benefici economici normativamente contemplati all'art.

6-bis d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Si è costituito in giudizio l’Inps, deducendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITO

1. – In primis , Il Collegio prende atto della rinuncia da parte dell’Inps dell’eccezione di inammissibilità per litispendenza sollevata nei confronti del ricorrente -ricorrente-, giustificata dal deposito, da parte della difesa del ricorrente, dall’atto di rinuncia al giudizio promosso innanzi al T.A.R. Lazio, nonché dell’attestazione sottoscritta dall’Avvocato Mandolesi attestante la conformità dell’atto al documento depositato il 21 ottobre 2022 nel fascicolo del giudizio n. 10726/2022.

2. – Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

L’Inps sostiene che le domande dei ricorrenti sarebbero infondate poiché, i ricorrenti, pur essendo dipendenti della Polizia di Stato, non avrebbero diritto al beneficio dei sei scatti previsto dall’art.

6-bis del d.l. n. 387 del 1987, poiché la portata dispositiva dell’art.

6-bis del d.l. n. 387/1987 sarebbe stata modificata, in senso restrittivo, dalla successiva e vigente previsione normativa di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

L’assunto non merita accoglimento.

In via generale, si osserva che con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 682 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell’art. 9, d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia ”.

Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9-bis della legge 19 maggio 1986 n. 224 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001 n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ”).

L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art.

6-bis del d.l. n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, della legge n. 232 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”, precisando al comma 2 che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile… ”.

Detta previsione di legge pertanto è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, contemplando anche il caso del “ personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile …”.

Per quanto riguarda la posizione espressa dall’Inps, circa il fatto che tale previsione normativa sarebbe stata modificata, in senso restrittivo, dalla successiva e vigente previsione normativa di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 si osserva quanto segue.

Le disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, titolato “ Maggiorazione della base pensionabile ” regolano l’applicazione dei sei scatti stipendiali sulla pensione (e non sul trattamento di fine servizio), mentre, nel caso in esame, le disposizioni di legge invocate dai ricorrenti attengono alla maggiorazione della base di calcolo del TFS (indennità di buonuscita).

Sul punto, la recente giurisprudenza ha osservato che “ L’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 ha ad oggetto, infatti, la “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”, mentre l’art.

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