TAR Firenze, sez. I, decreto ingiuntivo 2013-05-02, n. 201300388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, decreto ingiuntivo 2013-05-02, n. 201300388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300388
Data del deposito : 2 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00477/2013 REG.RIC.

N. 00388/2013 REG.PROV.PRES.

N. 00477/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 477 del 2013, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. V S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica;

per il pagamento

dell’importo di € 4.874,80 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennità non pagate per il periodo gennaio 2012 – ottobre 2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Rilevato che il ricorrente, in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, agisce in via monitoria nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza per il pagamento dell’importo indicato in epigrafe a titolo di indennità retributive da lui maturate e non corrisposte nel periodo dal gennaio all’ottobre del 2012, distinte in € 4.569,66 per indennità di lavoro straordinario e festivo, € 230,14 per indennità oraria trasferte tipo missione e ad ulteriori € 75,00 per maggiorazione turno emergenza;

- considerato che del credito fatto valere è data prova scritta, costituita dalla “stampa riepilogo indennità non pagate” intestata al Comando Provinciale VV.F. di Grosseto e priva di sottoscrizione, ma la cui genuinità può reputarsi indirettamente attestata dalla missiva in data 15 gennaio 2013, proveniente dall’Ufficio ragioneria del medesimo Comando e contenente la precisazione circa l’avvenuto pagamento delle competenze accessorie relative al mese di gennaio 2012 e l’esclusione delle stesse dai riepiloghi in questione;

- ritenuto che il ricorso può pertanto trovare accoglimento trattandosi di somme certe, liquide ed esigibili, sulle quali debbono essere computati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 della legge n. 724/1994, mentre non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, avuto riguardo alla natura degli emolumenti richiesti;


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