TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400234
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 00234/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto da
Consorzio -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9855120E49, rappresentati e difesi dagli avvocati M V, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M V in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Archeologica Belle Arti Citta' Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

- della determinazione del Direttore del Servizio Spesa comune afferente alla Direzione generale della Centrale Regionale della Committenza della R.A.S. n. 907 del 6.12.2023, che ha aggiudicato ai controinteressati la Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori denominati PNRR - M2C4-Inv.

2.1a – Piano stralcio 2019 di interventi di difesa del suolo approvato con delibera CIPE n. 35/2019 - Intervento: 20IR002/G9 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa – Primo lotto - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo (OR);

- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali tra i quali, per quanto possa occorrere, tutti gli atti e i verbali del seggio di gara, tutti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice, la proposta d'aggiudicazione della medesima Commissione giudicatrice, il provvedimento denominato Verifica documentazione ex art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016 - Esame documentazione amministrativa - Istruttoria d'ufficio sottoscritto dal medesimo Direttore di servizio e dal RUP il 15.11.2023, l'attestazione del RUP di congruità dei costi della manodopera del 28.11.2023

e per la declaratoria d'inefficacia

del contratto eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio, con subentro dei ricorrenti nel medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.r.l. e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti Citta' Metropolitana di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Le ricorrenti hanno esposto di aver partecipato, come raggruppamento composto dal mandante Consorzio -OMISSIS-, che ha indicato quale impresa esecutrice -OMISSIS- srl, da -OMISSIS- srl e da -OMISSIS-snc (Consorzio -OMISSIS-), alla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori denominati PNRR - M2C4-Inv.

2.1a – Piano stralcio 2019 di interventi di difesa del suolo approvato con delibera CIPE n. 35/2019 - Intervento: 20IR002/G9 - Opere di difesa idraulica della città di Bosa – Primo lotto - Opere previste nella sola sponda destra del Fiume Temo (OR) indetta dalla Regione Sardegna.

La procedura è stata aggiudicata all’odierno controinteressato -OMISSIS-, che ha indicato quale esecutrice la consorziata -OMISSIS- srl (-OMISSIS-), e il Consorzio -OMISSIS- si è classificato al secondo posto della graduatoria.



2. L’aggiudicazione in favore del -OMISSIS- è impugnata per i seguenti motivi di diritto:

- I Eccesso di potere - Falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) e lett. c-ter del d. lgs. 50/2016 , in quanto l’atto del 15.11.2023 denominato Istruttoria d’ufficio, con il quale l’amministrazione ha accolto le giustificazioni del -OMISSIS- a proposito delle risoluzioni contrattuali (cinque in tutto) e delle misure di self cleaning , è manifestamente viziato sia per errori e per omissioni nella ricostruzione dei fatti realmente accaduti, sia per illogicità delle conseguenze che la stazione appaltante ha desunto da quei fatti.

In tal senso, le risoluzioni contrattuali sono state disposte da: 1) Comune di Reggio Calabria, il 14 marzo 2019;
2) Comune di Angri, il 6 settembre 2019;
3) Comune di Rapallo, il 31 marzo 2020;
4) ANAS, il 24 giugno 2022;
5) Comune di Calabritto, il 1 luglio 2022.

A fronte di tali fatti, non possono essere considerate sufficienti le sedicenti misure di self cleaning allegate dal -OMISSIS- a seguito della richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, in quanto:

- in merito alle assunzioni di nuovi dipendenti, si tratta di lavoratori quasi tutti di basso livello e poco qualificati (archivisti, commessi, impiegati dal quinto livello in giù, due su cinque addirittura di settimo) e solo uno di primo livello;

- le prime dodici misure (su tredici) sono state adottate prima delle ultime due risoluzioni per grave inadempimento, e nove di esse risalgono a più di un anno prima delle risoluzioni del 2022;

- le uniche che, in astratto, potrebbero considerarsi serie e reali misure di self cleaning sono state la sostituzione del direttore tecnico, l’approvazione del Modello di organizzazione e codice etico e la sostituzione dell’intero Consiglio d’amministrazione, le quali tuttavia sono antecedenti a diverse risoluzioni in danno operate nei confronti del -OMISSIS-, dunque non efficaci alla prova dei fatti.

- le certificazioni ISO, non hanno nulla a che fare con il self cleaning ma sono indispensabili per partecipare alle gare pubbliche;

- quanto al verbale di Consiglio d’amministrazione del 25.11.2022, atto posteriore all’ultima risoluzione, non appare sufficiente a giustificare la non esclusione del Consorzio, né tale può considerarsi il mero contratto di consulenza con il consorzio stabile -OMISSIS-.

D’altronde, la Corte di conti, nella veste di stazione appaltante - con provvedimento n. prot. 6652 del 5.9.2022 ha ritenuto assolutamente insufficienti tali misure e ha escluso il -OMISSIS- dalla gara bandita per l’accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della propria sede centrale.

Quanto alla motivazione spesa dalla Regione in relazione alle singole risoluzioni, si rileva:

- quanto a quella disposta dal Comune di Angri, la motivazione della valutazione della stazione appaltante assume come premessa essenziale l’inesistenza di specifici inadempimenti contrattuali, ma solo questioni relative alla società di progetto, che avevano causato la risoluzione, ma questo presupposto è falso, nonché è errato che il comportamento di -OMISSIS- nella vicenda della società di progetto sia del tutto irrilevante;

- il capo di motivazione riguardante la risoluzione relativa al Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è viziato da un errore di fatto e da due di diritto, in quanto non è possibile condividere la premessa logica per cui, se la risoluzione viene disposta dopo che la stazione appaltante ha ricevuto una citazione, allora essa varrebbe meno o addirittura niente affatto ai fini della valutazione dell’affidabilità del privato, dovendosi peraltro rilevare che la citazione è stata consegnata dall’attrice all’ufficiale giudiziario soltanto il 12.3.2019, due giorni prima della risoluzione e, comunque, il provvedimento di risoluzione, già nell’epigrafe, indica nel 7.3.2019 la data d’iscrizione della determina nel registro di settore. In ogni caso, che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria, nel nostro ordinamento, non esclude affatto che esso possa rilevare anche ai fini dell’affidabilità della mandante;

- quanto alle ultime tre risoluzioni (Rapallo, ANAS, Calabritto), nonostante la Regione abbia colto il carattere ripetitivo e comune di tutte le vicende contrattuali che coinvolgono -OMISSIS- (“ ritardi nell’esecuzione dell’appalto contestati dalla Stazione Appaltante a fronte di riserve iscritte dall’appaltatore che, a sua volta, contesta errori o vizi progettuali ed ulteriori criticità operative che hanno reso difficoltosa l’esecuzione dell’appalto ”, nell’arco di due anni), a differenza della Corte dei Conti, non ne ha tratto le logiche conseguenze.

Irrilevante è poi l’inciso motivazionale per cui “si rileva inoltre che la consorziata designata come esecutrice, -OMISSIS- Srl, risulta estranea alle vicende risolutorie sopra enunciate ”, poiché, semplicemente, -OMISSIS- srl non possiede i requisiti per partecipare alla gara e l’inaffidabilità del Consorzio si ripercuote inevitabilmente su di essa.

- II Violazione degli articoli 3, 38, 46, 47 e 76 DPR 445/2000 - Violazione dell’art. 9 del disciplinare e dell’art. 93 comma 1, comma 5 e comma 8 d.lgs. 50/2016 , in quanto il controinteressato ha presentato una polizza fideiussoria con allegate le dichiarazioni redatte come autocertificazioni ex DPR 445/2000, imposte dall’art. 9 lett. f) del Disciplinare, sottoscritte da un cittadino extracomunitario che non soggiorna in Italia ed esse, dunque, sono prive di qualsiasi effetto, e la mancanza di sottoscrizione idonea impone di considerarle inesistenti.



3. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, e si è costituito il controinteressato -OMISSIS-, che ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso, la sua inammissibilità e infondatezza.

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