TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-06-18, n. 201907911
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Pubblicato il 18/06/2019
N. 07911/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13821/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13821 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C F, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- in via cautelare, sospendere gli effetti dell'atto impugnato, se del caso in esito al prospettato rinvio pregiudiziale interpretativo o di validita` ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e adottare ogni misura cautelare idonea, con specifico, ma non esclusivo, riguardo al riconoscimento provvisorio della qualifica richiesta o in subordine ordinanza propulsiva nella forma del remand, e comunque ogni provvedimento che assicuri la partecipazione del ricorrente al Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018 cui e` iscritto e alla successiva sottoscrizione del contratto FIT ex d.lgs. 59/2017 e alla collocazione in ruolo e ai prossimi concorsi per abilitati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX, e l'inclusione nelle graduatorie docenti di II fascia per il conferimento degli incarichi stagionali;
- nel merito, annullare l'atto impugnato e dichiararsi spettante al ricorrente il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante ottenuta in Bulgaria ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 o in subordine condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FARINA CARMINE il 20\3\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV Personale scolastico - Formazione del Personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle Scuole “Protocollo nr: 53377 - del 21/12/2018 - AOODRLA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Concorso docenti 2018-esclusione procedura concorsuale -Classe di Concorso ADSS”, con il quale il ricorrente e` stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS (procedura sostegno nella scuola secondaria di II grado) nella Regione Lazio (doc. 46)
- del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 1211 del 27.12.2018 con il quale e` stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la procedura di “sostegno nella scuola secondaria di II grado” per la Regione Lazio(doc. 47), nella parte in cui il Sig. C F non e` stato ammesso alla graduatoria
- della graduatoria “Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018 Procedura concorsuale: Sostegno - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: LAZIO” (doc. 49), nella parte in cui non ammette il Sig. C F
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi gli articoli 3 e 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 85 del 1° febbraio 2018 (doc. 51) avente ad oggetto: «Concorso b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado», nella parte in cui dovesse consentire agli Uffici Scolastici Regionali l'esclusione dal concorso e/o dalle graduatorie dei docenti ammessi allo stesso concorso e/o in ogni parte lesiva della posizione giuridica ed economica dell'odierno ricorrente
e per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso ADSS sostegno per le scuole secondarie di secondo grado il Sig. F
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva: l’annullamento dell’atto del Miur con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Bulgaria, nonché degli ulteriori atti descritti in ricorso;l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell’abilitazione nelle classi descritte in ricorso.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Bulgaria.
L’amministrazione ha sul punto espresso un diniego, rappresentando che l’articolo 13, comma 2, della direttiva 2013/55/Ue regolamenta i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, come in Bulgaria, stabilendo che l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che nel corso dei precedenti dieci anni abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno.
Il Ministero, dopo essersi rivolto alla competente autorità bulgara, Nacid, ha chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.
In base all’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, rubricato condizioni di riconoscimento, “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio . Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro. 2. L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;b) attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione. Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata ”.
Il contenuto dell’art. 13 dalla direttiva in esame è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ripreso dall’art. 21 del d.lgs. n. 206 del 2007, in base al quale “ 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.